LEGGE STATUTARIA 10 luglio 2008, n. 1 - Legge Statutaria 10 luglio 2008, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Sardegna n. 23 del 18 luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell'art. 15, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

Premesso che:

in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all'art. 15, comma due, dello Statuto speciale della Sardegna;

in data 13 giugno 2007 diciannove componenti del Consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del referendum popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, cosi come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

in data 2 luglio 2007 l'ufficio regionale per Il referendum ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare;

il decreto del Presidente della regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007;

in tale data la consultazione referendaria si e' regolarmente svolta;

in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d'appello di Cagliari;

in data 30 giugno 2008 la Corte d'appello di Cagliari, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n.

20, cosi' come richiamato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n.

21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 15, comma due, dello Statuto speciale per la Sardegna:

LEGGE STATUTARIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Art. 1.

Oggetto 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica dl Presidente della regione, consigliere e assessore regionale.

Art. 2.

Disposizioni generali 1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se alla consultazione partecipa almeno la meta' piu' uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non puo' essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti alloro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum gia' indetti e' rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non puo' essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), e' ammesso nelle forme e col limiti previsti dallo Statuto speciale.

La legge regionale ne disciplina le modalita' di svolgimento.

Art. 3.

Referendum abrogativo 1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum e' dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non e' ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'art. 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 4.

Referendum propositivo 1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinche' sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta e' presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non puo' essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilita' della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole, Il Consiglio regionale e' tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio scrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non e' ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali e' previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 5.

Referendum consultivo 1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum e' valido se partecipa almeno un quarto degli elettori.

La legge ordinaria della Regione puo' disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

  1. il Consiglio regionale, con propria deliberazione;

  2. un terzo dei consiglieri regionali.

    3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'art. 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

    Art. 6.

    Ammissibilita' dei referendum 1. L'ammissibilita' dei referendum e' stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'art. 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarita' del referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

    Art. 7.

    Disciplina dei referendum 1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalita' di attuazione dei referendum.

    Art. 8.

    Regole e doveri dell'attivita' politica 1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: 'Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo'. Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

    2. La legge stabilisce le modalita' con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprieta', i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso societa', nonche' le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

    3. Il Presidente della regione non e' immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

    Art. 9.

    Controllo della spesa 1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

    2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni dl legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

    3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

    Art. 10.

    Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15...

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