LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 16 - Disposizioni in materia di telelavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 20 maggio 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed oggetto 1. La Regione, con la presente legge, nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi dell'Unione europea, promuove, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.

127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), il lavoro a distanza. di seguito denominato telelavoro, nell'ambito degli enti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

  1. Con la promozione del telelavoro la Regione persegue i seguenti obiettivi strategici:

    1. razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;

    2. conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata

    3. lotta allo spopolamento delle localita' decentrate;

    4. decongestionamento dei poli urbani;

    5. riduzione dei costi, pubblici e privati. di trasporto.

    Art. 2.

    Definizione e modalita' di svolgimento del telelavoro 1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del relativo dirigente.

  2. Il telelavoro puo' svolgersi con le seguenti modalita':

    1. domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;

    2. telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;

    3. convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.

  3. Le attivita' che possono essere svolte con modalita' di telelavoro devono:

    1. essere informatizzabili;

    2. prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalita' del telelavoro;

    3. essere programmabili e verificabili in termini di risultato;

    4. non...

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