N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6015/2008 proposto da Emanuela Tagliamonte, Ireneangela Smargiassi, Mara Marchese, Chiara Zompi', Esther Emma, rappresentate e difese dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Benedetta Caruso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Guido Scorza, in Roma, via di Monte Giordano n. 36;

Contro Ministero della giustizia, in persona dei Ministro pro tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento 1) del bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ s.s., n. 23 del 21 marzo 2008, nella parte in cui, all'art. 2, lett. g), non prevede l'ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non iscritti all'Albo. 2) di ogni altro presupposto e conseguenziale; nonche' dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:

1) provvedimento prot. n. 1917g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione della dott.ssa Tagliamonte al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008;

2) del provvedimento prot. n. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione della dott.ssa Emma al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008;

3) del provvedimento prot. l917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione della dott.ssa Marchese al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008;

4) del provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione della dott.ssa Zompi' al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008, 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008 la dott.ssa Silvia Martino;

Uditi gli avv. come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o 1. - Le ricorrenti hanno chiesto di partecipare al concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008.

Esse sono tutti abilitate alla professione di avvocato, ma non sono attualmente iscritte all'Albo perche' dipendenti pubblici o dipendenti di banca.

Il bando di concorso, all'art. 2, lett. g) punto 6, richiede, quale requisito di ammissione, anche l'iscrizione all'Albo degli avvocati, in esecuzione dell'ultima legge che ha modificato le norme sull'ordinamento giudiziario, n. 111 del 2007.

Le ricorrenti ritengono di avere in tal modo subito un'ingiusta discriminazione, e, all'uopo, denunciano l'illegittimita' del bando nella parte in cui l'ammissione al concorso degli abilitati all'esercizio della professione forense e' stata condizionata all'iscrizione al relativo Albo professionale.

Si e' costituito, per resistere, il Ministero della giustizia.

Le ricorrenti Tagliamonte, Emma, Marchese e Zompi' hanno anche proposto motivi aggiunti avverso i provvedimenti, nel frattempo intervenuti, con cui l'amministrazione ne ha formalmente disposto l'esclusione dal concorso.

Con ordinanza n. 4969/2008 e' stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela cautelare.

Le ricorrenti sono state pertanto ammesse con riserva al procedimento di concorso, in attesa - dopo la pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' che viene sollevata con la presente ordinanza - della pronunzia definitiva sull'istanza cautelare e della decisione di merito.

  1. - Cio' Premesso, deve anzitutto rilevarsi che il bando impugnato rappresenta, in parte qua, la pedissequa riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 111 del 30 luglio 2007.

    Esso non rappresenta, pertanto, il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma il risultato dell'applicazione di puntuali previsioni legislative, di talche' la sostanza delle censure dedotte si risolve nella pura dedotta questione di legittimita' costituzionale della norma citata, nella parte in cui richiede, per l'ammissione al concorso, che gli abilitati all'esercizio della professione forense siano anche iscritti all'Albo.

    Giova, al riguardo, premettere il complessivo quadro normativo in cui si inserisce il ricorso in esame.

    2.1. - Con il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in attuazione della delega di cui dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e' stata introdotta la 'nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati'.

    Per quanto qui interessa, l'art. 2, comma 1, decreto cit., ha previsto che al concorso siano ammessi coloro che:

    'a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. […];

    1. hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

    2. hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

    3. hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

    4. hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

    5. hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di...

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