N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 489 dell'anno 2007 tra Rosati Anita, rappresentata e difesa dall'avv. D. Carpagnano appellante;

Contro Poste Italiane S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv. L.

Fiorillo e G. Carrieri appellata;

F a t t o Con ricorso depositato il 21 giugno 2005 Rosati Anita conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, la S.p.A. Poste Italiane.

Esponeva di aver lavorato per le Poste, con le mansioni di portalettere iunior e con inquadramento nel livello E, presso l'Ufficio postale di Andria dal 20 gennaio 2005 al 31 marzo 2005 in virtu' di un contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato il 19 gennaio 2005.

Precisava che l'apposizione del termine al contratto era giustificata 'ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Puglia Basilicata assente nel periodo dal 20 gennaio 2005 al 31 marzo 2005'.

Deduceva che l'apposizione del termine al suddetto contratto era illegittima perche' in contrasto con le disposizioni di legge vigenti pro tempore, e in particolare con l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il quale consente la stipulazione di contratti a termine solo 'a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo' e dispone che l'apposizione stessa e' 'priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1'.

Alla luce di tale disposizione, deduceva che la motivazione addotta era generica dal momento che non indicava le ragioni che avevano determinato l'apposizione del termine, si' da non consentire al lavoratore, prima, ed al giudice, poi, di valutare l'effettivita' della motivazione e la sussistenza del necessario nesso eziologico tra il motivo addotto e l'assunzione a tempo determinato.

Chiedeva, pertanto, che, previa declaratoria della nullita' del termine apposto al contratto in questione, fosse dichiarato che fra le parti si era instaurato ab origine un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che la convenuta S.p.A. Poste Italiane fosse condannata a riammetterla in servizio con le mansioni indicate nel contratto stipulato ed al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate a far tempo dal momento in cui aveva posto a disposizione delle Poste le sue energie lavorative, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria di spese in distrazione.

Instaurato il contraddittorio, la societa' convenuta si costituiva in giudizio e sosteneva la piena legittimita' della apposizione del termine deducendo che l'art. 1, legge n. 230/1962, che prevede la necessita' dell'indicazione nominativa della persona assente sostituita, doveva ritenersi superato dalle disposizioni di legge successive, ovvero dal d.lgs. n. 368/2001, nel cui quadro nessuna norma impone l'indicazione nominativa del personale sostituito.

Aggiungeva inoltre che 'ai sensi della nuova disciplina, l'ingiustificatezza del termine mai potrebbe determinare la conversione a tempo indeterminato del rapporto' e che, al piu', avrebbe dovuto essere applicato il principio generale della nullita' del contratto per contrasto con norma imperativa (art. 1418 c.c.).

Infine, riguardo alle pretese economiche, eccepiva l'aliunde perceptum, considerato il tempo trascorso tra la risoluzione del contratto e l'iniziativa giudiziaria e la possibilita' per il lavoratore di ridurre o evitare il danno con l'ordinaria diligenza.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani rigettava il ricorso.

A fondamento di tale decisione osservava che l'apposizione del termine era conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001, concordando con le Poste sul fatto che 'la genericita' del presupposto indicato dalla legge quale fatto legittimante l'assunzione a termine induce ad escludere che debba esistere un nesso di causalita' specifico tra una determinata situazione aziendale e l'intervenuta assunzione a termine. Una diversa opzione interpretativa ricondurrebbe il contratto a termine in un limitato ambito di ipotesi eccezionali, correlato cioe' all'esistenza di situazioni tipiche che dovrebbero legittimare l'apposizione del termine al contratto e che pertanto dovrebbero costituire oggetto di prova con onere a carico del datore'.

Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva appello con ricorso del 27 febbraio 2007 contestando tutti i passaggi della motivazione del Tribunale di Trani e chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della sua domanda.

Instaurato il contraddittorio, la S.p.a. Poste Italiane si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, difendendo le tesi sostenute nella sentenza impugnata e riproponendo le eccezioni e difese svolte in primo grado.

D i r i t t o Il contratto di lavoro a termine stipulato in data 20 gennaio 2005 ha la seguente motivazione: '… ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.

n. 368/2001, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Puglia Basilicata assente nel periodo dal 20 gennaio 2005 al 31 marzo 2005'.

E' pacifico tra le parti che, data l'epoca di stipulazione del contratto, la normativa di riferimento...

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