N. 26 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nonche' dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, promossi con ordinanze del 27 aprile 2006 dalla Corte di appello di Bari, sezione minori, nel procedimento penale a carico di R.F. e del 29 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M.D., iscritte al n. 813 del registro ordinanze 2007 ed al n. 68 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 13, 1ª serie serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 2007 (r.o. n. 68 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt.

24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), 'nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento ex art. 88 del codice penale (vizio totale di mente)';

che la Corte rimettente premette di essere investita dell'impugnazione proposta da M. D. ai sensi dell'art. 606, lettera

c), cod. proc. pen. contro la ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile - in base all'art. 593 cod.

proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 il gravame avverso la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari il 23 giugno 2006;

che, espone il giudice a quo, con detta pronuncia assolutoria e' stata applicata al ricorrente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di due anni, essendo stato ritenuto...

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