N. 23 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 5 marzo 2008 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra A. M. e il Comune di Milano, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Milano ha sollevato - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di dover esaminare un'opposizione proposta avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, elevato in ragione della violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada, evidenziando, altresi', di dover rigettare la stessa, non avendo la ricorrente 'addotto alcun valido motivo a sostegno della sua domanda di annullamento', ne' 'addotto alcuna prova a conferma di quanto da lei affermato';

che egli deduce, inoltre, di dover 'anche determinare l'importo della sanzione pecuniaria', evidenziando che l'autorita' giudiziaria - nell'espletare tale incombente - deve avere riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 195, comma 2, del codice della strada, costituiti da: 'gravita' della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' personalita' del trasgressore e sue condizioni economiche';

che nel caso di specie, a suo dire, 'nessuna delle anzidette circostanze e' stata dedotta o provata dalla pubblica amministrazione (o comunque risulta dagli atti processuali)', cio' che esclude che 'il giudice possa o debba determinare la sanzione pecuniaria in misura superiore al minimo edittale', essendo, invece, costretto ad 'infliggere la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge', e dunque per un importo inferiore alla spesa 'che la pubblica amministrazione (Stato e Comuni) e quindi la collettivita' sostiene (deve sostenere) per il procedimento giurisdizionale promosso dall'autore o dal responsabile della violazione';

che, d'altra parte, tale inconveniente neppure potrebbe essere superato in virtu' del disposto dell'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)...

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