N. 21 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 marzo 2008 dal G.U.P. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M.I., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 17 marzo 2008, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui sottopone a pena chiunque compia 'atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente'.

Il rimettente - investito della richiesta di rinvio a giudizio di una persona imputata, in concorso con altre, del reato di favoreggiamento della migrazione clandestina previsto dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - premette che nella condotta del giudicabile dovrebbe ravvisarsi, in realta', il meno grave delitto di cui alla seconda parte del comma 1 del medesimo articolo.

Alla stregua delle risultanze processuali, difatti, l'imputato si sarebbe limitato a favorire, una tantum, l'emigrazione clandestina di alcuni conoscenti verso l'Inghilterra, prendendo contatto con un gruppo di 'passeurs' ed accompagnando indi gli interessati nel luogo convenuto affinche' potessero salire clandestinamente su un treno.

Inoltre non risulta che lo stesso abbia percepito denaro in cambio dell'aiuto prestato. Quanto alle persone favorite, esse non erano state, a loro volta, identificate e si sapeva soltanto che la loro prima destinazione sarebbe dovuta essere l'Inghilterra in considerazione del mezzo di trasporto utilizzato.

Mancherebbero, dunque, i presupposti per la configurabilita' della fattispecie 'qualificata' di favoreggiamento, prevista dal comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998: fattispecie, che avrebbe natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del delitto delineato dal comma 1. Trattandosi di aiuto all'emigrazione prestato individualmente, in modo occasionale e senza fine di lucro, esso integrerebbe il reato di favoreggiamento 'semplice' descritto dal citato comma 1, che - nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 189 del 2002 (applicabile nella specie, essendo il fatto del marzo 2003) - punisce chi compie 'atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente'.

Avuto riguardo, poi, all'ordinanza n. 445 del 2004, con cui questa Corte - gia' investita della questione di costituzionalita' nel medesimo giudizio principale - ha disposto la restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens, il giudice a quo rimarca come la rilevanza del quesito non sia venuta meno per effetto della sopravvenuta modifica dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, operata dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. A seguito della novella, la commissione del fatto da parte di 'tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti' non costituisce piu - come in precedenza - elemento costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 12, ma circostanza aggravante riferibile ad entrambe le ipotesi criminose:

tanto, cioe', al favoreggiamento 'semplice' (comma 1), quanto al favoreggiamento 'a scopo di profitto' (comma 3). La struttura della norma incriminatrice applicabile nel caso di specie (quella del comma 1) sarebbe rimasta, dunque, inalterata: cio' a prescindere dall'avvenuto inasprimento della pena edittale, comunque inoperante nel giudizio a quo, trattandosi di modifica sfavorevole successiva alla commissione del reato.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che l'incriminazione del favoreggiamento della migrazione illegale verso l'estero - non contemplata nel testo originario dell'art. 12 - e' stata introdotta dalla legge n. 189 del 2002, in aggiunta a quella per favoreggiamento dell'immigrazione illegale in Italia, al fine di colmare un vuoto normativo, che impediva di reprimere, ex se, l'attivita' di 'gestione' del traffico dei migranti clandestini nel territorio nazionale, nel caso in cui questa non comportasse il favoreggiamento dell'ingresso o della permanenza...

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