LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 11 - Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Comitato regionale per le comunicazioni 1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (CORECOM). La presente legge ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento al fine di assicurare a livello regionale e territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, in funzione dell'integrale esercizio delle potesta' legislative ed amministrative che competono alla Regione, ivi comprese quelle di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), secondo le norme dello Statuto speciale e della Costituzione.

  1. Il CORECOM e' organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali nel settore delle comunicazioni.

    Art. 2.

    Individuazione e organizzazione delle competenze regionali 1. La Regione tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, valorizza le specificita' culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attivita' politiche, sociali e culturali della comunita'.

  2. A tal fine la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

  3. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le funzioni attribuite, nell'ambito delle individuate competenze regionali, al CORECOM che le esercita in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialita' e trasparenza, assicurando la piu' ampia pubblicita' della sua attivita' e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresi', regolate:

    a) le funzioni amministrative in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);

    b) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione per la diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005.

    Art. 3.

    Funzioni proprie 1. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreche' quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

  5. La Giunta regionale e' tenuta a consultare il CORECOM:

    a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;

    b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.

  6. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.

  7. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

    Art. 4.

    Funzioni delegate 1. Il CORECOM esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall'Autorita' stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell'Autorita'.

  8. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorita' il CORECOM puo' ricorrere a tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui puo' avvalersi l'Autorita' ai sensi della normativa vigente.

  9. L'esercizio delle funzioni delegate e' subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorita', dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM.

    Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate...

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