LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 10 - Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 28 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Programmazione dello sviluppo economico territoriale 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:

  1. rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

  2. assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;

  3. promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

  4. promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perche' tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'art. 3.

    1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale e' esercitato secondo i principi e con le modalita' di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.

    2. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.

    3. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

    Art. 2.

    Trasferimento di funzioni agli enti locali 1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

  5. la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonche' di spazi pubblici destinati ad attivita' collettive;

  6. l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la con cessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

  7. la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;

  8. la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

  9. la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

  10. il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

    1. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

    2. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'art. 3.

    3. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'art. 3.

    4. I comuni di Macomer e Borore fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione.

    5. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno piu' parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le finzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali...

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