LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 14 - Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

22 del 27 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in attuazione dei principi di solidarieta', pari dignita' sociale, eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilita' (ICF), elaborata nel 2001 dall'organizzazione mondiale della sanita' (OMS), e nelle sue versioni derivate:

  1. promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la corresponsabilita' delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunita' solidale;

  2. promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilita' fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;

  3. previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilita' della persona con disabilita', in particolare mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacita' residue nonche', con riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con disabilita' e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di poverta', emarginazione ed esclusione sociale, a migliorare le opportunita' di vita indipendente e a favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilita' fisica, sensoriale o psichica, anche in conformita' ai principi della legge 21 maggio 1998, n. 162 (modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della legge n. 328/2000;

  4. pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilita', sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori contestuali e ambientali in cui la persona con disabilita' vive;

  5. riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua necessita' di prendersi cura e di assistere quotidianamente la persona con disabilita'.

    Art. 2.

    Obiettivi. Soggetti attuatori 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, mediante:

  6. il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unita' sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attivita' in favore delle persone con disabilita', anche in attuazione dei principi di sussidiarieta' e solidarieta';

  7. la programmazione di interventi aventi carattere di universalita' in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi, sulla base dei seguenti principi:

    1) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia;

    2) riconoscimento della centralita' della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi;

    3) sussidiarieta' verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);

  8. l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilita' e la promozione di attivita' di informazione e di sensibilizzazione della collettivita', volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilita';

  9. la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilita';

  10. la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualita' dei servizi in favore delle persone con disabilita' e delle loro famiglie;

  11. la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalidita' civile di cui alla legge regionale n. 7 giugno 1999, n. 11 (testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

    1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:

  12. la Regione;

  13. gli enti locali;

  14. l'Azienda USL;

  15. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale);

  16. le cooperative sociali;

  17. le istituzioni del privato sociale;

  18. le organizzazioni sindacali.

    Art. 3.

    Destinatari 1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilita' ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992, e le loro famiglie.

    1. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilita' conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in eta' lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuita' assistenziale.

    Art. 4.

    Gruppo interistituzionale sulla disabilita' 1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilita' e' affidato al gruppo interistituzionale sulla disabilita', nominato con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto della rappresentativita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, al fine di:

  19. elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilita';

  20. coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

  21. garantire l'integrazione tra le modalita' operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilita';

  22. curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivita' svolte e la predisposizione di rapporti periodici;

  23. definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilita'.

    1. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilita' fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilita'.

      Art. 5.

      Integrazione socio-sanitaria 1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attivita', servizi, interventi e progettualita', secondo logiche di priorita' territoriale.

    2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.

    3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attivita' di inclusione delle persone con disabilita'.

      Art. 6.

      Informazione e sensibilizzazione 1. La Regione promuove e sostiene attivita' di informazione e...

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