N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento)

il TRIBUNALE Nella causa n. 779/2006 promossa da Pieraccini Pierpaolo (Avv.

Gian Marco Sbrana), ricorrente, contro Cassa Nazionale Forense (Avv.

Giovanni Del Seppia, Massimo Luciani), convenuto, all'udienza del 30 ottobre 2008 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Premesso che con ricorso depositato il 19 giugno 2006 il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla restituzione dei contributi versati ex art. 21 della legge n. 576/1980, deducendo la illegittimita' della delibera del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense del 28 febbraio 2003-23 luglio 2004 (successivamente integrata con delibera del 13 novembre 2004), con la quale e' stato soppresso il diritto alla restituzione dei contributi versati, prevedendo in sostituzione l'erogazione di una pensione a base contributiva;

che la legge 20 settembre 1980, n. 576 ('Riforma del sistema previdenziale forense') all'art. 21 ('Restituzione dei contributi') dispone:

'Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonche' degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti';

che il diritto alla restituzione dei contributi previsto dalla specifica disposizione di legge costituisce, come riconosciuto dalla stesa difesa di parte convenuta, un particolare beneficio, eccezionalmente previsto dalla legge a favore dei soggetti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (vedi anche, in motivazione, Corte cost., 9 dicembre 2005, n.439);

che il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 28 febbraio 2003 approvava una prima delibera con la quale era soppresso tale diritto alla restituzione dei contributi versati, sostituendolo con la corresponsione di una pensione a carattere contributivo; tale prima delibera del 23 febbraio 2003 veniva sottoposta ad osservazioni da parte del Ministero del lavoro, che richiedeva una serie di modifiche ed emendamenti (vedi doc. 3 di parte convenuta); le richieste di modifiche ed emendamenti erano accolte dal Comitato dei delegati con la delibera del 23 luglio 2004 e tale delibera era approvata dai Ministeri vigilanti (vedi doc. 2 di parte convenuta);

che in base alla delibera del 23 luglio 2004 il nuovo testo dell'art. 4 del regolamento generale della Cassa (in chiaro contrasto con il disposto dell'art. 21 della legge n. 576/1980 in precedenza richiamato), con decorrenza dal primo dicembre 2004, recita:

'Art. 4:

Restituzione dei contributi e pensione contributiva - 1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, legge n. 576/1980.

  1. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di eta' e maturato piu' di cinque anni ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianita' o maturare prestazioni di tipo retributivo';

che, con riferimento alla disciplina previgente, la suprema Corte aveva gia' avuto modo di chiarire che 'in tema di potesta' normativa degli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (artt. 2 e 3, d.lgs. n. 509 del 1994) non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (v. Corte cost. n. 248 del 1997 e sent. n. 15 del 1999), ne' sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, gia' disponessero, sulla base della normativa preesistente. La legge n. 335 del 1995 ha, poi, perfezionato le disposizioni dirette alla garanzia di stabilita' di bilancio dei predetti enti, attribuendo incisivi poteri in materia di contributi e prestazioni quali si evincono dal riferimento, sub art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 citata, alla “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Ne consegue che, alla stregua del tenore letterale della menzionata disposizione, i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione. Ne' tale conclusione e' smentita dalla successiva disposizione dello stesso comma, in materia di pensionamenti anticipati di anzianita', per i quali e' prevista, con efficacia retroattiva, l'estensione di disposizioni sui requisiti minimi di eta' e di contribuzione di cui dall'art. 1, commi 17 e 18, della citata legge n. 335 del 1995' (vedi Cass. civ., sez. lavoro, 5 aprile 2005, n. 7010);

che in effetti la delibera del Comitato dei delegati non si era limitata a introdurre una 'variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico' (art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995) ovvero a 'determinare la misura e il metodo di calcolo delle prestazioni a favore degli...

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