N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Sulla vicenda processuale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio di Augussori Luigi, Bacchin Francesco Maria, Baldani Luca, Bevegni Lorenzo, Boatto Stefano Mario, Borghezio Mario, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Bossi Umberto, Brogantini Matteo, Calderoli Roberto, Cavaliere Enrico, Cavallin Stefano, Cavallini Sergio, Ceresa Roberto, Cerini Fabiano, Chiappori Giacomo, Corini Angelo, Flego Enzo, Formentini Marco, Garbin Giogo, Gobbo Gian Paolo, Gomarasca Moreno, Gnutti Vito,

Grammatica Luciano, Lonzar Franco, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Marchini Corinto Amedeo, Maroni Roberto,

Mazzonetto Alberto, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Pagliarini Giancarlo, Perin Renzo, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea Ambrogio, Savoi Alessandro, Secco Giampietro, Speroni Francesco, Vascon Luigino,

Zanardini Mario:

a) omissis;

b) omissis;

c) omissis;

d) del reato di cui agli artt. 81 c.p., 1, d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con molte altre persone, alcune identificate ed altre da identificare ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata 'camicie verdi', poi confluita in altra piu' complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del 'capo' o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attivita' compiuta in esecuzione di tali direttive; associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalita' politiche di tale movimento di creazione di nuove realta' statuali - rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militari - mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata cd opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia - peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati - ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei Vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e cosi' imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica.

Con l'aggravante del possesso di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996 e anche successivamente.

I procedimenti penali sono stati riuniti all'udienza preliminare del 13 febbraio 2001.

All'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 e' stata disposta la riunione del procedimento penale nei confronti di Francesco Bacchin, la cui posizione processuale era stata separata nel prosieguo dell'udienza del 13 febbraio 2001 per questioni di nullita' delle notifiche degli atti introduttivi.

All'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 nei confronti di tutti gli imputati e' stata pronunciata sentenza diproscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per essere i fatti loro ascritti ai capi A, B e C della richiesta di rinvio a giudizio (violazioni degli artt. 241, 283 e 271 c.p.) non piu' previsti dalla legge come reato (in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 12 luglio 2001 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 271 c.p., e della novella legislativa n. 85 del 24 febbraio 2006 che ha riformulato le violazioni di cui agli artt. 241 e 283 c.p.), e per essere il reato loro ascritto al capo D, limitatamente alla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 43/1948, estinto per prescrizione.

Il processo penale verte, pertanto, unicamente sulla residua imputazione di cui all'originario capo D della domanda di giudizio, ossia la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 43/1948 citato.

Con ordinanza n. 102 del 7 marzo 2007 la Corte costituzionale, richiamata la propria sentenza di inammissibilita' n. 267 del 7 luglio 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da questo giudice nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc.

IV-quater n. 60) con le quali e' stato ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e, in quanto tali, sono insindacabili (la decisione della Corte costituzionale e' fondata sul profilo che il conflitto contro la stessa delibera del Senato e' stato riproposto nel corso della stessa fase del giudizio e dall'identico giudice, ossia dal g.u.p.).

Con sentenza pronunciata all'udienza preliminare del 31 marzo 2008 questo giudice ha, pertanto dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 6, comma 8, della legge n. 140 del 20 giugno 2003, nei confronti degli imputati Gnutti e Speroni per difetto della condizione di procedibilita', operando l'eccezione al principio di obbligatorieta' della legge penale sancito dall'art. 3 c.p. in quanto gli imputati sono stati ritenuti immuni ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione.

Con ordinanza in data 9 ottobre 2006 questo Giudice, respinta l'eccezione formulata all'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione nell'interesse degli imputati onorevoli Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Luigino Vascon, Enzo Flego, Mario Borghezio, Roberto Maroni, Giancarlo Pagliarini, Marco Formentini e Gian Paolo Gobbo (Gobbo gia' membro del Parlamento europeo), ha rimesso gli atti al Parlamento italiano e, per il Gobbo, al Parlamento europeo, applicando le disposizioni degli artt. 3, commi quarto e quinto, della legge n. 140 del 20 giugno 2003 e 68, comma primo, della Costituzione, nonche' dell'art. 10 del protocollo di Bruxelles dell'8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con legge n. 437 del 3 maggio 1966.

Con nota del 27 novembre 2006 il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che alcuno dei predetti imputati ricopriva la carica di senatore all'epoca dei fatti. Con nota del 12 marzo 2007 il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che Marco Formentini ed Enzo Flego non erano deputati al momento dei fatti.

Con decisione del 24 ottobre 2007 l'Assemblea di Strasburgo, in relazione all'ordinanza pronunciata da questo Giudice il 9 ottobre 2006 con cui gli atti sono stati trasmessi anche al Parlamento europeo, ha ritenuto di non difendere l'immunita' ne' i privilegi del parlamentare europeo on. Gian Paolo Gobbo, reputando che i fatti attribuitigli non siano coperti da immunita' parlamentare.

Con nota del 4 maggio 2007 il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che l'Assemblea, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato la relazione doc. IV-quater n. 9, deliberando che i fatti per i quali e' in corso il presente processo penale a carico di Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori,

Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, deputati all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione.

Il pubblico ministero ha chiesto che questo giudice sollevi conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilita' approvata il 2 maggio 2007.

Le difese degli imputati hanno chiesto, in principalita', la pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in quanto gli imputati non possono essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione e dell'art. 6, comma 8, della legge n. 140/2003; hanno osservato, inoltre, che il conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati sarebbe inammissibile poiche' la Corte costituzionale ha gia' adottato simile decisione nel conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica.

Questo giudice ritiene di riproporre il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle citate deliberazioni del 2 maggio 2007 di insindacabilita', ex art. 68...

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