LEGGE REGIONALE 6 maggio 2008, n. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica) 1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modificazioni:
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alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1, le parole 'legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato)' sono sostituite dalle parole 'legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso)';
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alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, dopo le parole 'emana direttive' sono aggiunte le parole 'per definire i requisiti fisici delle GEV e';
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alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, le parole 'alle province' sono sostituite dalle parole 'agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3';
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alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, le parole 'dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali' sono sostituite dalle parole 'dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3';
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il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
'2. Le Province:
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esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all'art.
10;
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organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).';
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la lettera b) del comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalle seguenti:
'b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;
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alle province, nel rimanente territorio.';
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il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
'1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 3, comma 3:
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organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
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conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche...
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