LEGGE REGIONALE 6 maggio 2008, n. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica) 1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1, le parole 'legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato)' sono sostituite dalle parole 'legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso)';

  2. alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, dopo le parole 'emana direttive' sono aggiunte le parole 'per definire i requisiti fisici delle GEV e';

  3. alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, le parole 'alle province' sono sostituite dalle parole 'agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3';

  4. alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, le parole 'dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali' sono sostituite dalle parole 'dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3';

  5. il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

    '2. Le Province:

  6. esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all'art.

    10;

  7. organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).';

  8. la lettera b) del comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalle seguenti:

    'b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;

  9. alle province, nel rimanente territorio.';

  10. il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:

    '1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 3, comma 3:

  11. organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

  12. conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche...

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