DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 14 - Regolamento regionale recante: «Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali).»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 13 novembre 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Visto il regolamento regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 33-10014 del 10 novembre 2008

E m a n a il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attivita culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n.58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali).'.

Art. 1.

Finalita' 1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale n. 28 agosto 1978 n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all'art. 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di realizzazione, recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.

Art. 2.

Ambiti di intervento 1. Le finalita' generali individuate dalla legge regionale n.

58/1978 si esplicano attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione ed all'ammodernamento di sedi destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza, e rientranti tra le seguenti tipologie di attivita':

  1. sedi destinate in via esclusiva o prioritaria ad attivita' teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;

  2. spazi polifunzionali destinati ad attivita' culturali e di spettacolo;

  3. centri polifunzionali per attivita' culturali, educative e aggregative destinate ai giovani.

    1. I contributi in conto capitale di cui al presente regolamento sono assegnati, nell'ambito degli specifici stanziamenti previsti dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte, secondo le seguenti tipologie di intervento:

  4. contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi;

  5. contributi a favore di interventi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la trasformazione strutturale di sedi destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo.

    Art. 3.

    Presentazione delle istanze e criteri di ammissione 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti nel presente regolamento, le amministrazioni pubbliche come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145 e gli enti e associazioni senza fini di lucro che alla data indicata al comma 2 siano legalmente costituite da almeno dodici mesi e che abbiano la disponibilita' del patrimonio pubblico o di immobili sottoposti a tutela quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

    1. Le istanze di contributo sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di spettacolo direttamente o tramite invio per posta o via fax, a tal fine utilizzando la specifica modulistica reperibile sul sito internet regionale. Le richieste sono corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

    2. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro il 30 aprile successivo.

    3. Qualora il richiedente non detenga la proprieta' della struttura, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario.

    4. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti prevedono:

  6. l'assenza di fini di lucro;

  7. l'elettivita' delle cariche associative;

  8. l'obbligo di formazione del bilancio.

    1. I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attivita' nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa.

    2. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre alle amministrazioni pubbliche, i soggetti che perseguono finalita' a favore dei giovani chiaramente indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e i cui organi direttivi siano composti per almeno 1'80 per cento dei soci da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

    3. Non sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attivita' culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell'intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalita', aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

    4. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di strumenti musicali.

    5. Non sono ammissibili spese effettuate precedentemente al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

    Art. 4.

    Criteri di valutazione delle istanze 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), devono rientrare fra le seguenti tipologie:

  9. teatri storici;

  10. sale di capienza non inferiore a novanta posti destinate in via esclusiva o prioritaria ad attivita' teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche;

  11. saloni e centri culturali polifunzionali, di capienza complessiva non inferiore a novanta posti, destinati prevalentemente a spettacolo e a attivita' e culturali;

  12. arene per spettacoli...

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