N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 25 novembre 2008, ha approvato il disegno di legge n. 133 dal titolo 'Norma transitoria sulle autorizzazioni all'esercizio di cava', pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.

28 dello statuto speciale, il 27 novembre 2008.

Il provvedimento legislativo apporta modifiche ed integrazioni alle vigenti leggi che disciplinano la coltivazione dei giacimenti minerari e delle cave nonche' l'estrazione di materiali lapidei di pregio e, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava previsto dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1980, n. 127, dispone la proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione.

Nell'ambito del provvedimento, l'art. 1 ed il comma 2 dell'art. 3 danno adito a censure di incostituzionalita' per le motivazioni che di seguito si illustrano.

L'art. 1 recita come segue: Proroga di autorizzazioni all'esercizio di cava - 1. Sino all'approvazione del Piano regionale del materiale da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e, in ogni caso, per non piu' di tre anni, qualora non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni rilasciate dal Distretto minerario, ad esclusione delle isole Eolie, sono prorogate di diritto fino al completamento del programma medesimo. Ai soli fini dell'abbandono in sicurezza delle cave, e per quelle rilasciate in sicurezza, sono consentite le attivita' conseguenti che dovranno essere completate entro dodici mesi dalla relativa comunicazione di inizio lavori. L'autorizzazione amministrativa e' rilasciata, su richiesta corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, di concerto con 1'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro il termine di sessanta giorni. Ove tecnicamente strettamente necessario il piano di messa in sicurezza potra' interessare le aree contermini.

  1. Sino all'approvazione dei relativi piani di gestione e, in ogni caso, per non piu' di due anni, qualora non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato per l'esercizio di cave ricadenti in ambiti di siti di importanza comunitaria (SIC), zone di speciale conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), le autorizzazioni rilasciate dal Distretto minerario sono prorogate di diritto sino al completamento del programma medesimo, fatte salve le valutazioni di incidenza di cui all'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.

  2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di scadenza dell'autorizzazione, il titolare della medesima comunica al Distretto minerario la volonta' di proseguire l'attivita' estrattiva fino al completamento del piano di coltivazione precedentemente autorizzato, allegando una relazione tecnica contenente il programma di utilizzazione del giacimento residuo. Il Distretto minerario autorizza la proroga nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge di chi ne fa richiesta. La proroga e' autorizzata solo nei casi in cui sia stata estratto almeno il 60 per cento del volume assentito con la prima autorizzazione.

La norma sopratrascritta prevede che, in caso di completamento del programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni gia' rilasciate siano tutte indistintamente 'prorogate di diritto' con termini variabili di durata e senza alcuna condizione, sino al completamento del programma medesimo, indipendentemente dalle estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono.

Al riguardo si ritiene utile evidenziare che con l'art. 91, l.r.

n. 6/2001 il legislatore siciliano ha introdotto la procedura di valutazione di impatto ambientale in ossequio alle disposizioni della direttiva comunitaria 27 giugno 1985 82/337/CEE, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati (successivamente modificata dalla direttiva comunitaria 3 marzo 1997, 97/11/CE) e secondo le disposizioni stabilite dal d.P.C.m. 3 settembre 1999.

Orbene, poiche' l'art. 1 della legge teste' approvata costituisce una sostanziale deroga alla normativa di attuazione di una direttiva comunitaria, e' necessario verificare se la prevista 'proroga di diritto', comportando l'esclusione dalla ordinaria procedura di valutazione di impatto ambientale, si ponga in contrasto con la direttiva stessa.

All'uopo occorre procedere ad un'analisi preliminare della norma comunitaria per verificare quali sono i principi ed i contenuti vincolanti per gli Stati membri e quali gli eventuali margini di discrezionalita' concessi in ordine all'individuazione dei progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale.

La direttiva 83/337/CEE, modificata dalle direttive 97 novembre CE e 2003/35/CE, ha introdotto i principi generali di valutazione d'impatto ambientale per completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un rilevante impatto sull'ambiente.

La direttiva contiene l'elenco delle opere da sottoporre a V.I.A.

In particolare nell'allegato I sono individuate le opere per le quali la V.I.A. e' obbligatoria in tutto il territorio dell'Unione Europea (art. 4, n...

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