N. 8 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 18 dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento civile vertente tra Faggiani Franco ed il Comune di Camogli, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza del 18 dicembre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), 'nella parte in cui ha introdotto l'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace ex art. 23, legge n. 689/1981 ed avverso le sentenze di tale giudice, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 689/1981';

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'appello di una sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Recco, di rigetto di un'opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) avverso il...

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