N. 7 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 7 marzo (nn. 2 ordinanze) e del 4 aprile 2007 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 96, 97 e 98 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con tre ordinanze di analogo tenore, emesse rispettivamente il 7 marzo 2007 (r.o. numeri 96 e 97 del 2008) ed il 4 aprile 2007 (r.o.

n. 98 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) - nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente - il quale procede, in ciascuno dei giudizi a quibus, nei confronti di persone di nazionalita' straniera accusate di non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale - dubita che la previsione edittale, entro i cui limiti dovrebbe fissare le...

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