N. 5 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 158 del codice penale, promosso con ordinanza del 5 marzo 2007 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di B. M., iscritta al n. 623 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, con ordinanza del 5 marzo 2007, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 158 del codice penale: a) in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziche' dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpretata ai suoi danni; b) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra per il reato continuato dal giorno di consumazione di ciascun reato, anziche' dal giorno di cessazione del reato continuato; c) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra per i reati perseguibili a querela dal giorno di commissione di ciascun reato anziche' dalla cessazione del reato continuato;

che il rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a giudicare in ordine alla responsabilita' penale di M. B. per una serie di delitti di truffa, alcuni consumati, altri solo tentati, in danno di compagnie di assicurazione; delitti commessi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a partire dal 1995 e proseguiti fino al 2004;

che all'udienza del 5 marzo 2007, data dell'ordinanza di rimessione, la difesa dell'imputato ha chiesto, ai sensi dell'art.

129 del codice di procedura penale, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione della gran parte dei reati per intervenuta prescrizione;

che, dunque, a parere del Tribunale di Verbania, la questione e' rilevante perche' dovrebbe dichiarare estinti tutti i reati per i quali, alla data del 5 marzo 2007, ai sensi del novellato art. 158 cod. pen., e' decorso il termine massimo di prescrizione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene, in primo luogo, che la norma censurata - nella parte in cui prevede che, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., il termine di prescrizione decorra dal giorno di commissione del reato anziche' dal giorno in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza - non sia conforme al parametro di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perche' nel reato di truffa l'inconsapevolezza della persona offesa al momento della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT