N. 4 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, promosso con ordinanza del 15 febbraio 2008 dal Giudice di pace di Cittadella nel procedimento civile vertente tra Gastaldi Andrea e la Polizia locale di Cittadella, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice di pace di Cittadella, con Ordinanza emessa il 15 febbraio 2008 nel corso di un procedimento civile di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l'autorita' amministrativa puo', anziche' deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;

che, in punto di descrizione della fattispecie, il rimettente riferisce che il verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 142, comma 8, del codice della strada, commessa nel Comune di Cittadella il 30 aprile 2007, e' stato notificato a mezzo del servizio postale il 18 giugno 2007 alla intestataria e proprietaria del veicolo, condotto nell'occasione dal ricorrente nel giudizio di opposizione;

che - rileva ancora il giudice a quo - il ricorrente risulta essere l'effettivo, unico trasgressore, tale circostanza emergendo dal modulo spedito al comando dei vigili urbani del Comune di Cittadella in data 6 agosto 2007, con il quale la proprietaria del veicolo informava che il conducente e autore della violazione era il suddetto...

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