REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2008, n. 3 - Regolamento di attuazione della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 23 aprile 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' concernenti l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) utilizzando le risorse finanziarie del Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro istituito dalla stessa l.r. 1/2008.

Art. 2.

Contributo 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' erogato una sola volta ai soggetti beneficiari secondo l'ordine di cui all'art. 2, comma 1 della l.r. 1/2008 in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

  1. L'importo del contributo si compone di due parti:

    1. una parte fissa e uguale per tutti i beneficiari per un importo pari a 7.500,00 euro;

    2. una parte variabile che tiene conto dei componenti il nucleo familiare del lavoratore deceduto, cosi' distribuita:

    1) un componente: euro 3.500,00;

    2) due componenti: euro 4.400,00;

    3) tre componenti: euro 5.400,00;

    4) piu' di tre componenti: euro 6.400,00.

  2. L'importo concernente la parte variabile del contributo di cui al comma 2, lettera b) e' raddoppiato se nel nucleo familiare dell'avente diritto al contributo stesso sono presenti soggetti minori o soggetti maggiorenni non autosufficienti.

  3. L'importo concernente la parte variabile del contributo e' ridotto in base al reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo, nelle seguenti percentuali:

    1) reddito da euro 30.001,00 a euro 40.000,00: riduzione del venti per cento;

    2) reddito da euro 40.001,00 a euro 50.000,00: riduzione del trenta per cento;

    3) reddito da euro 50.001,00 a euro 60.000,00: riduzione del cinquanta per cento;

    4) reddito da euro 60.001,00 a euro 70.000,00: riduzione del sessanta per cento;

    5) reddito da euro 70.001,00 a euro 100.000,00: riduzione del settanta per cento.

  4. La parte variabile del contributo non spetta quando il reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio...

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