LEGGE REGIONALE 7 aprile 2008, n. 13 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale.
(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 10 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone 1. E' istituito il Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
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I confini del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono individuati nella planimetria allegata alla presente legge.
Art. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale.
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Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
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alla prima riga del comma 1 dell'art. 35 la parola 'naturale' e' sostituita dalla parola 'regionale';
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al comma 1 dell'art. 36 le parole: 'e Vigano'' sono sostituite dalle parole: ', Vigano', Merate e la Provincia di Lecco';
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dopo l'art. 38 e' inserito il seguente art. 38-bis:
'Art. 38-bis Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale 1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento e' adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale' ed e' approvata secondo le modalita' di cui all'art.
19 della legge regionale n. 86/1983.
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Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale', non sono consentiti:
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l'apertura di nuove cave;
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il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
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l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
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l'abbandono o la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
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l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;
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la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali;
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la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
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la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
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la trasformazione dei boschi, fatti salvi per gli interventi finalizzati all'arricchimento della biodiversita';
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l'eliminazione delle siepi di specie indigene nelle aree agricole;
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la costruzione di recinzioni delle proprieta' se non per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonche' per attivita' di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non possono comunque essere...
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