LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 16 - Disciplina dell'attivita' edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 18 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge 1. La presente legge, in coerenza con il titolo V - parte II della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni:

  1. disciplina l'attivita' edilizia con riferimento alle tipologie degli interventi edilizi, ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo conseguimento;

  2. stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;

  3. definisce i parametri urbanistico-edilizi;

  4. detta norme per garantire l'uniformita' e il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, indicati all'art. 2;

  5. promuove la sostenibilita' energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

    2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nelle vigenti normative di settore.

    Art. 2.

    Regolamento edilizio 1. I comuni si dotano di un regolamento edilizio avente ad oggetto:

  6. la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della commissione edilizia, ove il comune intenda avvalersi di tale organo consultivo ai sensi dell'art. 4;

  7. i contenuti e le modalita' di presentazione delle domande di permesso di costruire e delle denunce di inizio di attivita' e loro varianti nonche' gli adempimenti comunali per la definizione delle pratiche edilizie;

  8. gli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di permesso di costruire e alle denunce di inizio attivita';

  9. le modalita', i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del contributo di costruzione;

  10. gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del progettista, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite;

  11. le modalita' di rilascio del certificato di agibilita';

  12. la definizione dei requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali delle costruzioni;

  13. la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della salvaguardia del verde;

  14. la manutenzione e il decoro degli edifici e la sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli.

    2. Il regolamento edilizio non puo' contenere norme che modifichino la disciplina urbanistica prevista dalla strumentazione comunale, ivi compresa la disciplina paesistica di livello puntuale.

    3. Le norme contenute nei regolamenti edilizi vigenti estranee alle materie di cui al presente articolo si intendono decadute alla scadenza di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 3.

    Procedimento di approvazione del regolamento edilizio 1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati dai comuni in conformita' alle disposizioni della presente legge e sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

    2. Dell'avvenuta approvazione e' data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e il testo e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la segreteria comunale.

    3. Restano ferme le competenze regionali in materia di regolamenti edilizi adottati e trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4.

    Commissione edilizia 1. La commissione edilizia e' l'organo tecnico-consultivo del comune in materia urbanistica ed edilizia.

    2. I comuni hanno la facolta' di prevedere l'istituzione o il mantenimento della commissione edilizia. In tal caso la relativa disciplina e' contenuta nel regolamento edilizio ai sensi dell'art.

    2, comma 1, lettera a).

    3. Il regolamento edilizio deve prevedere l'istituzione di un organo per l'esame degli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale.

    Art. 5.

    Sportello unico per l'edilizia 1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono affidare la responsabilita' dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un'unica struttura, lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata ai sensi del titolo II, capo V, parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

    2. In assenza dello sportello unico per l'edilizia le relative funzioni sono svolte dal competente ufficio comunale.

    3. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive di cui alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore 'sviluppo economico e attivita' produttive' e nelle materie 'istruzione scolastica' e 'formazione professionale') e successive modifiche ed integrazioni, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

    4. Lo sportello unico per l'edilizia, laddove costituito, provvede in particolare:

  15. alla ricezione della domanda di permesso di costruire, della denuncia di inizio attivita', della documentazione prevista dall'art.

    3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni, della dichiarazione di inizio e fine lavori, nonche' al rilascio del certificato urbanistico e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia;

  16. all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni;

  17. al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilita' nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

  18. alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il richiedente e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia.

    5. Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente, ove non gia' allegati dal richiedente:

  19. il parere dell'azienda sanitaria locale, nel caso in cui non possa essere sostituito dalla dichiarazione di cui all'art. 31;

  20. il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

    6. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

    Art. 6.

    Manutenzione ordinaria 1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purche' non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.

    2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

    all'interno degli edifici:

  21. riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;

  22. rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;

  23. riparazione e sostituzione di serramenti interni;

  24. riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;

  25. riparazione o sostituzione di canne fumarie;

  26. riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio o delle singole unita' immobiliari;

  27. inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;

  28. risanamento o costruzione di vespai;

  29. rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unita' immobiliare;

    all'esterno degli edifici:

  30. riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;

  31. tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;

  32. manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;

  33. riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti;

  34. riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale...

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