LEGGE REGIONALE 15 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 29 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprieta'.

    Art. 2.

    Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta 1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata struttura competente, individua con propria deliberazione:

    1. i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;

    2. le zone ove e' fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.

  2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

  3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera

    b), la Giunta regionale puo' autorizzare la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attivita' di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.

    Art. 3.

    Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori 1. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione.

  4. Chiunque intenda svolgere le attivita' di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge e' tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente...

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