Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione16 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 132

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promosso dal Tribunale ordinario di Trento nel procedimento vertente tra F.C. e l’INPS, con ordinanza del 17 gennaio 2013, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di F.C. e dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Carlo Cester per F.C. e Maria Assumma per l’INPS.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 gennaio 2013 il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento all’art. 76 della Costituzione e all’art. 81, ultimo comma, della Costituzione, (recte: terzo comma) nel testo introdotto dall’art. 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).

    Si legge nell’ordinanza di rimessione che il ricorrente F.C. – già dipendente dell’Azienda ospedaliera di Padova con rapporto a tempo indeterminato fino alla data del 31 dicembre 2007, quando era stato collocato a riposo – aveva agito nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) – chiedendo che questo fosse condannato a corrispondere la differenza tra l’ammontare dell’indennità premio di fine servizio (cosiddetto IPS) effettivamente percepito e quello che il ricorrente riteneva che gli sarebbe spettato secondo la disciplina dettata dall’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in relazione al periodo corrente tra il 1999 ed il 2007, durante il quale questi, posto in aspettativa presso il proprio datore di lavoro, aveva svolto dapprima l’incarico di direttore generale dell’Azienda unità locale socio sanitaria n. 19 della Regione Veneto e successivamente, dal 1° gennaio 2000, quello di direttore amministrativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.

    L’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che «La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato».

    1.1.– Il Tribunale ordinario di Trento solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 11, nella parte in cui, commisurando l’indennità premio di servizio disciplinata dagli artt. 2 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), al trattamento retributivo effettivamente percepito in relazione all’incarico di direttore generale (o di direttore amministrativo o di direttore sanitario) delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e delle Province autonome – in luogo del precedente riferimento costituito dal trattamento retributivo previsto in relazione al rapporto di lavoro dipendente in corso di svolgimento al momento di assumere il nuovo incarico – comporterebbe oneri aggiuntivi per il bilancio dell’INPS (succeduto ex lege all’INPDAP, ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), in violazione dell’art. 76 Cost., con particolare riferimento al precetto della legge di delega contenuto nell’art. 1, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché in violazione dell’art. 81, ultimo comma, Cost. (recte: terzo comma), nel testo attualmente vigente introdotto dall’art. 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), in quanto il legislatore delegato non avrebbe indicato i mezzi per fare fronte alle nuove e maggiori spese.

    1.2.– Secondo il giudice a quo il giudizio in corso non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale, in quanto, si sostiene, applicando le norme impugnate la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere accolta.

    Nemmeno, si prosegue, l’accoglimento della domanda del ricorrente sarebbe preclusa dalla disposizione dettata dall’art. 19, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art, 1, comma 32, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – secondo cui «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni» – stante la sua inapplicabilità ratione temporis al caso in esame (il ricorrente ha maturato il diritto all’indennità premio di servizio in data 31 dicembre 2007, precedente l’entrata in vigore della norma), tenuto conto che a mente dell’ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 32, «[...] la disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011».

    1.3.– Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il Tribunale ordinario di Trento espone che l’art. 1, comma 1, della legge n. 419 del 1998 ha delegato il Governo ad «emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri...

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