n. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2013, proposto da: Provincia del Verbano Cusio Ossola, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Simone, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45, contro: Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165;

Provincia di Biella;

per l'annullamento: della d.G.R. 47-6446 del 30 settembre 2013 recante individuazione e riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nella parte in cui viene individuata in soli euro 912.526,86 la somma da destinare alla Provincia del VCO;

della d.G.R. 26-6327 del 17 settembre 2013 inerente ulteriore assegnazione di risorse finanziarie iscritte sul bilancio pluriennale 2013/2015;

e per l'annullamento di tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione;

nonche', per l'eventuale rinvio alla Corte costituzionale, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 9/2013 di approvazione del Bilancio di previsione regionale per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l'individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la d.G.R. n. 26-6327, del 17 settembre 2013 (atto presupposto), che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente - gia' indicate nella legge regionale n. 9 del 2013, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2013 - alle varie Direzioni regionali. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 912.526,86 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale (ammontanti ad euro 2.173.140,00). Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita' avverso le impugnate delibere, in particolare per violazione dell'art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (norma che fonderebbe una "vera e propria situazione giuridica di diritto soggettivo di credito" in capo alla Provincia), dell'art. 4, comma 3, lett. i, della legge n. 59 del 1997 e degli artt. 3, comma 3, e 7, commi 2, lett. b, e 8, lett. d, del d.lgs. n. 112 del 1998, sub specie di violazione del principio di copertura finanziaria "congrua" dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalle Regioni alle Province. Si lamenta, similmente, anche la violazione degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Piemonte n. 17 del 1999 ("Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo male, caccia e pesca), e dei principi di cui alla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998 ("Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), segnatamente agli artt. 2, 4, 10 e 16;

nonche' la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 44 del 2000 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»") ed, infine, eccesso di potere sotto svariati aspetti. In via subordinata, peraltro, la Provincia ricorrente ha chiesto a questo TAR di sollevare questione di legittimita' costituzionale della legge regionale di bilancio (la n. 9 del 2013), "nella parte in cui assegna alla Direzione affari istituzionali e rapporti con le autonomie locali - titolo 1 - spese corrente - cat 05 - la sola somma di €

21.500.000,00", somma sulla base della quale individuare la ripartizione dei trasferimenti alla...

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