n. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2010 -

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento iscritto al N. R. G. 503/08, tra: avv. Luigi Musumeci, elettivamente domiciliato in Acicastello, via Trieste n. 73, presso il proprio studio, da se stesso difeso, attore. Contro: Poste Italiane S.p.A., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti resa e calendata in atti, dall'avvocato Mario Renato Crupi ed elettivamente domiciliala presso l'Ufficio legale delle Poste di Catania, via Etnea n. 215. Oggetto: condannatorio. Conclusioni delle parti: come riportate negli scritti difensivi e nei verbali di causa. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Luigi Musumeci conveniva in giudizio Poste italiane S.p.a,, anche quale divisione BancoPosta B.U. centro servizi Postel, richiedendo la statuizione di illegittimita' dei provvedimenti da queste assunti, nei confronti dell'attore, con estensione verso terzo altro soggetto, al sensi della legge n. 386/1990 nonche' declaratoria di erronea intetretazione del testo normativo utilizzata per l'assunzione del provvedimenti afflittivi irrogati con conseguente accertamento della illegittimita' delle comunicazioni estese ad altri soggetti in violazione dei limiti sanciti dagli artt. 15 legge n. 386/1990 ex art. 2050 C.C., 23, 117-119 e 152, decreto legislativo n. 196/03. Deduceva parte attrice che dal 1998 egli e' unico titolare un rapporto di c/c postale avente n. 000000 1 6952954 conto BancoPosta;

che dal 2003, egli e' titolare cointestatario, unicamente e disgiuntamente a tale Musumeci Maria Lucia Rita, di un ulteriore rapporto di c/c postale avente n. 000034114843 conto BancoPosta;

che ambedue i rapporti di conto corrente risultano incardinati presso la medesima agenzia;

che in data 30 settembre 2007, l'attore emetteva n. 1 foglietto di assegni tratto sul c/c postale n. 00000016952954 per €

1.250,00;

che il suddetto titolo, emesso con valuta 30 settembre 2007 andava a scadenza presentazione utile l'8 ottobre 2007;

che alla data del 30 settembre 2007 il conto di traenza rappresentava disponibilita' e capienza tanto in valuta quanto in disponibilita';

che ciononostante, in sede di prima presentazione, avvenuta tra n 30/09 e l'8 ottobre 2007 il titolo veniva reso per difetto di "provvista";

che il prenditore provvedeva quindi ad una seconda presentazione che, in forza dei tempi di negoziazione, slittava di un giorno oltre il termine utile venendo cosi' poto all'incasso con valuta 30 settembre 2007 e contabile 9 ottobre 2007;. che in ragione di tale inconveniente informatico il 19 ottobre 2007 Poste Italiane S.p.A. con comunicazione raccomandata dell'11 ottobre 2007, proveniente dal CMP Windows di Lamezia T., informava il soggetto cointestatario del secondo rapporto di c/c - ossia quello non intaccato dall'insoluto di provvista, che il proprio contitolare aveva emesso un assegno privo di provvista e, forte di tale premessa, l'Istituto di credito informava il soggetto estraneo della emissione di preavviso di iscrizione al CAI ex art. l0-bis, legge n. 386/90 ed invitava la destinataria della missiva alla restituzione dei propri moduli di assegno;

che solo il successivo 25 ottobre 2007 l'Istituto di credito informava l'attore dell'intervenuta applicazione delle procedure ex legge n. 386/90 con diffida dell'11 ottobre 2007 sempre proveniente dal CMP Windows di Lamezia T.;

che, contattato tempestivamente il beneficiario dell'assegno in contestazione (Societa' NRG Italia S.p.A.), quest'ultimo negava l'insoluto talche' dalle evidenze contabili l'assegno risultava regolarmente incassato;

che solo a fronte di tale riscontro, l'attore verificando i movimenti del proprio c/c - aveva contezza che sebbene l'assegno reclamato fosse transitato regolarmente sui conto corrente senza storno, senza alcuna comunicazione di insoluto, Poste Italiane S.p.A. - il 10 ottobre 2007 - si era autorizzata al prelievo della somma aggiuntiva di €

15,00 a titolo di "Postagiro di Servizio Commissioni per impagato assegno 4978780247";

che, sebbene con formali atti di mora, prodotti in giudizio, l'attore avesse diffidato le convenute circa la irregolarita' della procedura posta in essere, Poste Italiane S.p.A. aveva ugualmente attivato la procedura prevista dalla legge n. 386/1990 preavvertendo il traente della segnalazione al C.A.I. ed al Prefetto competente ed imponendo il pagamento illegittimo della clausola penale ex art. 3, l. cit.;

che Poste italiane S.p.a., inoltre, dando corso alla procedura sanzionatoria, in data antecedente alla notificazione degli adempimenti ex art. 9-bis, l. cit., in data 11-19 ottobre 2007 aveva provveduto ad informare altro soggetto, non autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti il rapporto 000016952954;

che Poste Italiane S.p.a., inoltre, ha azionato l'istruzione della procedura C.A.I. in costanza di un titolo effettivamente pagato e per il quale il prenditore non aveva agito (ne' avrebbe potuto, in quanto soddisfatto) in recupero di alcuna somma;

che nonostante i diversi atti posti in essere Poste Italiane S.p.A. ha ritenuto di non prendere posizione al riguardo continuando nella istruzione della procedura C.A.I. senza ravvedimento;

che, in ragione di tale atteggiamento, l'odierno attore ha subito il prelievo dal conto della somma di €

15,00, e' stato quindi costretto al pagamento della ulteriore somma di €

168,99 a titolo di penale, spese notarili e conto di ritorno per potere ottenere dal prenditore dichiarazione liberatoria di un pagamento gia' avvenuto con accredito su conto ed ha infine subito una ingiustificato procedura sanzionatoria. In particolare l'attore sottolineava che la condotta posta in essere dalla convenuta e' stata caratterizzata da diversi elementi di illegittimita' nella applicazione della disciplina di settore. In primo luogo, da una errata interpretazione ed applicazione della legge n. 386/90 (violazione artt. 8, 10-bis e 3 l. cit. in considerazione del fatto proprio la Societa' convenuta ha certificato e dichiarato la prova dell'avvenuto pagamento, documentata in atti, si' che l'attivazione degli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10-bis della l. cit. non sarebbe stata necessaria rendendo;

in tal modo, l'intervenuta irrogazione degli obblighi dovuti ex art. 3 l. cit. assolutamente illegittima. In secondo luogo, da una errata interpretazione ed applicazione del decreto legislativo n. 196/03 (violazione artt. 15 ex art. 2050 C.C., 23, 117-119 e 152 decreto legislativo derivante dalla circostanza documentale, e documentata in giudizio, che Societa' convenuta si e': arrogata l'autonomo diritto di divulgare informazioni inerenti dati personali di un soggetto nei confronti di terzi che non intrattenevano con questi alcun rapporto aderente la tenuta del c/c interessato dagli eventuali provvedimenti, nonche' di operare in tale direzione ancor prima di avere notificato al diretto interessato le necessarie comunicazioni. Poste Italiane si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, affermando, tra l'altro, che il titolo tratto dall'attore, veniva regolato con procedura check truncation il 2 ottobre 2007 da Banca Intesa San Paolo ed ha ricevuto messaggio d'impagato per difetto di provvista ai sensi dell'art. 2, legge n. 386/1990, essendoci sul conto un saldo contabile di €

6.200,91 a fronte di un saldo disponibile di €

950,91 rilevato dall'e/c prodotto;

come previsto dalle condizioni economiche di c/c, esposte nel foglio informativo, la disponibilita' del versamento degli assegni postali avviene dopo 4 giorni lavorativi bancari;

successivamente alla presentazione in stanza di compensazione di Roma, in data 8 ottobre 2007, confermato il precedente messaggio d'impagato, il titolo era poi addebitato per il solo importo facciate dal momento che era subentrata disponibilita' di credito per la maturazione di altri titoli giacenti sul rapporto;

il difetto di provvista cosi' rilevato prima facie costringeva quindi l'Istituto di Credito, ai sensi dell'art. 9 bis 386/90 ad inviare al correntista - in data 15 ottobre 2007 - preavviso di revoca emissione assegni con le avvertenze previste dalla normativa azionata. In particolare la convenuta ha evidenziato che la disposizione contenuta nell'art. 9, lett. b), legge n. 386/90, nella parte in cui dispone che, in ipotesi di difetto di provvista, l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatizzato previsto nel successivo art. 9 bis l. cit., sia effettuata quando e' decorso il termine...

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