n. 115 SENTENZA 5 - 7 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 3 agosto 2010, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato» dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti del dottor Guido Lo Forte ed altri, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, con ricorso notificato il 19 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato Tommaso Edoardo Frosini per il Senato della Repubblica. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 9 agosto 2012, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV-ter, n.17-A) con la quale l'Assemblea ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti dei magistrati Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci. Il ricorrente espone che oggetto del giudizio de quo sono le affermazioni (analiticamente trascritte nei singoli capi di imputazione riportati nel ricorso) contenute nel libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato», a firma del senatore Iannuzzi, pubblicato nel 2008 (con il quale l'autore aveva, tra l'altro, riproposto i contenuti di un suo precedente articolo, apparso su «Il Giornale» del 7 novembre 2004 e intitolato «Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri»). Tali dichiarazioni hanno determinato l'instaurazione a carico del predetto del procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, di cui agli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e agli artt. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 61, numero 10, del codice penale. Cio', in ragione del fatto che nel contesto della pubblicazione - nella quale vengono ricostruite le vicende giudiziarie cui avevano preso parte per le loro funzioni i querelanti, che venivano indicate come conseguenza o comunque espressione di una "guerra" promossa dalla Procura di Palermo contro il ROS dei Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, - i suddetti magistrati vengono, tra l'altro, definiti «professionisti dell'antimafia», la cui attivita' giudiziaria sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e ad intenti persecutori, comunque ispirata da finalita' illecite attuate mediante comportamenti devianti. Riferite le vicende processuali - nel corso delle quali, sulla richiesta di rinvio a giudizio del senatore Iannuzzi, il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato (su eccezione della difesa ed opposizione delle parti civili costituite) la trasmissione di copia degli atti al Senato e sospeso il procedimento penale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che era stato poi ripreso, trascorso il novantesimo giorno dalla ricezione degli atti da parte del Senato, e definito con il rinvio a giudizio - il ricorrente deduce che, nel frattempo, con la citata delibera del 3 agosto 2010, l'Assemblea del Senato ha respinto la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (che aveva concluso che le dichiarazioni in esame non ricadevano nell'ipotesi dell'art. 68, primo comma, Cost.), affermandone cosi' l'insindacabilita'. Poiche', a seguito di tale delibera, la difesa dell'imputato ha invocato la emissione di una sentenza di non doversi procedere, mentre il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili hanno chiesto sollevarsi conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost., il giudice (in accoglimento di quest'ultima domanda) rileva come la Corte costituzionale abbia ripetutamente chiarito che - se e' indubbio che la garanzia dell'insindacabilita' si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dall'ambito parlamentare - e' pero' necessario che sussista un nesso funzionale tra le affermazioni extra moenia e le funzioni in concreto svolte dal parlamentare che ne e' stato l'artefice. E che non risulta sufficiente (onde qualificare cio' che altrimenti realizzerebbe l'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.) un semplice collegamento di argomento e/o di contesto politico tra l'attivita' parlamentare e le dichiarazioni rese, che viceversa debbono essere riproduttive delle opinioni sostenute in sede parlamentare, al fine di renderle note ai cittadini. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, la garanzia costituzionale della insindacabilita' non opera sulla base di un mero collegamento con lo status di parlamentare in se' considerato (diversamente trasformandosi l'istituto previsto dall'art. 68 Cost. in un...

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