N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello portante il n. 587/2007 R.G., proposto da Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore, Commissione centrale per esami di avvocato sessione 2005 presso il Ministero della giustizia in persona del Presidente pro tempore, Commissione per esame di avvocato sessione 2005 presso la Corte di appello di L'Aquila in persona del Presidente pro tempore e Commissione per esame avvocato sessione 2005 presso la Corte di appello di Catania in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Palermo, via Alcide De Gasperi 81 sono per legge domiciliati;

Contro Calanna Graziano, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca e per legge domiciliato in Palermo presso la segreteria di questo C.G.A.; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia, sezione staccata di Catania sezione IV n. 2045/2006 del 28 ottobre 2006 che ha dichiarato l'obbligo per l'amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calanna Graziano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Antonino Corsaro e udito altresi' alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 l'avv. dello Stato La Rocca per le parti appellanti e l'avv. S. Cittadino su delega dell'avv. P. De Luca per l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F a t t o Con ricorso portante il n. 2567/2006, Calanna Graziano adiva il Tribunale amministrativo regionaleCatania per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di avvocato, sessione 2005, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il Tribunale amministrativo regionaleCatania, riteneva il ricorso fondato sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione e con sentenza n. 2045/2006 lo accoglieva, con conseguente rinnovazione del giudizio impugnato da parte di diversa sottocommissione e con adeguata motivazione.

In esecuzione della sentenza, la Commissione procedeva alla ricorrezione degli elaborati, ammettendo il Calanna alle prove orali e dopo il superamento di queste, in data 16 maggio 2007, lo dichiarava idoneo. In data 5 giugno 2007 veniva iscritto all'Albo degli avvocati, senza riserva.

Il Ministero della giustizia ha proposto appello, previa sospensione dell'efficacia, avverso la sentenza n. 2045/2006 del Tribunale amministrativo regionaleCatania, e questo Consiglio, con ordinanza n. 611/2007, accoglieva la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza, apparendo fondato l'appello dell'amministrazione.

Il Ministero della giustizia deduce che ha errato il Tribunale amministrativo regionaleCatania a ritenere con la sentenza impugnata il difetto di motivazione, con conseguente rinnovazione del giudizio impugnato da parte di diversa sottocommissione e con adeguata motivazione.

L'affermazione del Tribunale amministrativo regionaleche la giurisprudenza amministrativa avrebbe omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita: costituisce l'espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, che si esaurisce nell'ambito del procedimento concorsuale, allorche' tale giudizio e' positivo, di modo che puo' essere resa con un semplice voto numerico;

costituisce un provvedimento amministrativo quando viene attribuito un punteggio insufficiente e quindi la necessita' della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, secondo l'appellante non puo' essere condivisa, essendo sufficiente la preventiva determinazione dei criteri di massima, come affermato dalla giurisprudenza dominante. La commissione aveva fissato tali criteri con nota del 19 dicembre 2005 e ne aveva curato la diffusione.

Si costituisce l'appellato con memoria del 29 maggio 2007, deducendo, l'improcedibilita' del ricorso in appello per:

1) cessazione della materia del contendere.

Invoca il comma 2-bis del decreto-legge n. 115/2005, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 168/2005, ai sensi del quale avrebbe legittimamente conseguito l'abilitazione professionale a seguito del provvedimento giurisdizionale, ed afferma che comunque, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionaleCatania, ha visto rivalutate le prove scritte ed ha superato la prova orale e pertanto chiede di dichiarare la improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere nella fase del merito;

2) Acquiescenza.

Afferma la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la Commissione non si fosse limitata a dare mera esecuzione alla sentenza del T.a.r., ovvero, non si fosse limitata alla rinnovazione del giudizio impugnato, da parte di diversa sottocommissione e con adeguata motivazione, come statuito dal provvedimento impugnato, ma avrebbe proceduto alla nuova valutazione positiva degli elaborati scritti, e poi ammesso il Calanna alle prove orali, superate le quali e' stato dichiarato idoneo.

Conseguentemente, il Tribunale amministrativo regionaleCatania ha ritenuto che la Commissione non si era limitata ad eseguire la pronunzia cautelare, ma era andata oltre il dictum del giudice, avendo il provvedimento autonomamente assunto, carattere provvedimentale e definitivo. Con tale operato la Commissione avrebbe riaperto autonomamente il provvedimento, avrebbe adottato atti autonomi e definitivi che renderebbero privo di interesse il giudizio sugli atti adottati.

Secondo l'appellato cio' ha determinato l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta acquiescenza, essendo venuto a mancare il presupposto per la pronuncia nel merito del giudizio.

Con memoria depositata il 12 luglio 2007 ribadisce l'infondatezza dell'appello e richiama il comma 2-bis del decreto-legge n. 115/2005, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 168/2005, ai sensi del quale avrebbe legittimamente conseguito l'abilitazione professionale a seguito del provvedimento giurisdizionale, ed afferma che comunque ha visto rivalutate le prove scritte ed ha superato la prova orale e pertanto chiede di dichiarare improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, sopravvenuta carenza di interesse, per acquiescenza e comunque rigettarlo perche' infondato sia in fatto che in diritto.

D i r i t t o 1. - Si premette che questo Consiglio, gia' con ordinanza 28 luglio 2006, n. 479, aveva sollevato 'questione di legittimita' costituzionale del comma 2-bis dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma e 113'.

Senonche' la Corte costituzionale - per una specifica peculiarita' di quel ricorso - con ordinanza 20 luglio 2007, n. 312, ha dichiarato 'la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale' per irrilevanza nel giudizio a quo, in quanto 'il giudice remittente non e' chiamato ad applicare la disposizione censurata'.

Giova sinteticamente ricordare quale fosse la peculiare vicenda, tralasciata dall'ordinanza di rimessione, che rendeva (solo) in quello specifico caso irrilevante la questione proposta.

La vicenda processuale cautelare - che traeva origine da un caso di c.d. turismo cautelare (o forum shopping), in cui un ricorso di competenza del Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia, sezione staccata di Catania era stato trattato, in sospensiva, da quello per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria - si era svolta, in quel caso, anteriormente all'entrata in vigore del cit.

decreto-legge n. 115/2005.

Con ordinanza 16 luglio 2003, n. 442, il Tribunale amministrativo regionaleper la Calabria aveva ordinato la ricorrezione delle prove scritte dell'esame di abilitazione svolto dal ricorrente, che solo in esito a cio' era riuscito a superare la prova.

Tuttavia, tale ordinanza cautelare era stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza 18 novembre 2003, n. 5106.

Va rilevato che l'esito di quel giudizio cautelare non si baso' sul citato art. 4, comma 2-bis, non ancora vigente: esso, altrimenti, a prove medio tempore superate, avrebbe precluso in radice la riforma dell'ordinanza cautelare, impedendone la cognizione al giudice di ultimo grado.

La pronuncia cautelare di appello - in assenza di una norma che imponesse di dichiarare la cessazione della materia del contendere quale effetto della concessione di un provvedimento cautelare e della sua (obbligatoria) esecuzione - in totale riforma dell'ordinanza di primo grado aveva dunque respinto l'istanza cautelare del ricorrente, altresi' dichiarando la 'conseguente caducazione di tutti gli atti' adottati in esecuzione della ordinanza del Tribunale amministrativo regionaleCalabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

Come e' stato Osservato dalla citata ordinanza della Corte cost.

n. 312 del 2007, l'integrale riforma in appello 'ha fatto venir meno gli effetti prodotti da tali atti e, cioe', il superamento delle prove scritte, l'ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa'.

Percio', in quello specifico caso, la Corte costituzionale ha constatato che 'la situazione che si prospetta al giudice a quo e' quella, precedente all'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionaleCalabria 16 luglio 2003, nella quale il candidato e' stato escluso, dopo la valutazione delle prove scritte, dall'ammissione alla prova orale'; sicche', 'in presenza di tale situazione, il giudice remittente non e' chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionaleCalabria 16 luglio 2003, nonche' degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti...

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