N. 18 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Ricorso del Comune di Transacqua (Trento), in persona del vice sindaco pro tempore, autorizzato con delibera della G. M. 10 novembre 2008 n. 119, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente ricorso, dagli avvocati Ivone Cacciavillani, del Foro di Venezia, e Nicolo' Paoletti, del Foro di Roma, allo studio del secondo, in via Tortolini n. 34, elettivamente domiciliato.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzioni in relazione alla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Trento del 17 luglio 2008 n. 1717, nel punto in cui, disattesa l'eccezione - sollevata dal Comune d'incostituzionalita' della disposizione dell'art. 1 del .P.R. 6 aprile n. 1984 n. 426, che stabilisce che spetta alla Provincia autonoma di Trento (PAT) la nomina di due dei sei magistrati del TRGA, statui' sul merito dei due ricorsi ivi decisi.

  1. - Con la sentenza indicata (27 luglio 2008, n. 1717/08) il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Trento rigettava i due ricorsi proposti da Secco Paolo e Dolmen Costruzioni avverso l'atto della PAT di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal comune. In ambedue i ricorsi il comune si costitui' resistendo nel merito, ma eccependo preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 dei d.P.R. 6 aprile n. 1984 n. 426, che attribuisce alla Provincia Autonoma di Trento (PAT) la nomina di due dei sei Magistrati del TRGA.

    La sentenza, con diffusa - ancorche' per nulla convincente motivazione, disattese l'eccezione.

    Indipendentemente dalla sorte del giudizio amministrativo, che prosegue sull'appello proposto al Consiglio di Stato delle parti ricorrenti, il comune ritiene di dover investire della questione di costituzionalita' codesta Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione previsto dal secondo inciso dell'art. 134 della Costituzione, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

    1.1. - In forza ed applicazione dello Statuto dell'autonomia della PAT, il d.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 stabili' che spetta alla PAT nominare due dei sei giudici del TRGA (gli altri di nomina 'normale'). Nei due ricorsi de quibus svolse la funzione di relatore un magistrato nominato dalla Provincia.

    1.2. - Nella difesa il comune sollevo' questione di legittimita' costituzionale della disposizione legislativa di nomina del giudice, pur dichiarando (e di questo la sentenza da' puntualmente atto) che non s'intendeva certo e in nessun modo mettere in discussione la posizione personale di nessuno dei componenti del Collegio, ne' del collegio nel suo insieme, ma soltanto - per stretto e inderogabile dovere di toga - sottoporre a scrutinio di legittimita' costituzionale la norma organizzativa della funzione, alla luce sia della riforma dell'art. 111 della Costituzione sulla terzieta' del giudice, sia dei diritto europeo (art. 6 della DIDU).

    1.3. - La sentenza ritenne manifestamente infondata l'eccezione sotto i profili sia 'interno' che europeo, e, statuendo sul merito, rigetto' i ricorsi.

  2. - Il presupposto essenziale del ricorso e' rappresentato dalla riformulazione dell'art. 114 della Carta, introdotta con la riforma del titolo V. Dove regioni, province e comuni non sono piu' mere ripartizioni della Repubblica, bensi' ne diventano componenti coordinate con lo Stato, dovendosi pertanto considerare definitivamente abbandonata quella nefasta teoria che considerava praticamente sinonimi Stato e Repubblica.

    Tale radicalmente nuova impostazione dell'assetto istituzionale non puo' non incidere anche sul contenuto del secondo inciso dell'art. 134, laddove limita la possibilita' di sollevare conflitti di attribuzione 'tra i poteri dello Stato e su quelli (conflitti) tra lo Stato e le regioni e tra le regioni'.

    2.1. - A prescindere dalle argomentazioni che si trarranno dal parallelo con la legge del 1877 sui conflitti tra poteri - allora ovviamente solo - dello Stato, espressamente invocata come punto di riferimento in seno alla Costituente, va rilevato in limine che i due termini 'costituzionali' Stato e regioni, usati dall'art. 134, non sono certo piu' quelli del 1948.

    Lo Stato del 1948 s'identificava sostanzialmente con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT