N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, dott. Pietro Marrazzo, che agisce in forza della delibera della Giunta regionale n. 721 del 10 ottobre 2008 (doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Dora 1, giusta delega in margine al presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, come modificati dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

  1. Quanto all'art. 13, commi 1 e 2 lett. a), b) e c) d.l. cit.

    n. 112/2008, conv. in. legge n. 133/2008.

    L'art. 13 ult. cit., recante 'Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico', dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali 'aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta'' degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati 'al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (…) e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi'.

    Al comma 2, la norma cit. dispone che, ai fini della conclusione di tali accordi, si debba tener conto di alcuni specifici ed analitici criteri: 'a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo'.

    Tale norma che richiede un accordo con le regioni per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli IACP e che detta analitici criteri che tali accordi devono seguire, e' lesiva della sfera dell'attribuzione legislativa delle Regioni.

    Cio' e' stato del resto gia' chiarito da codesta ecc.ma Corte, con la recente sentenza n. 94/2007, avente ad oggetto l'impugnativa di alcune disposizioni contenute nella legge n. 266/2005 (art. 1, commi 597, 598, 599 e 600); con tali disposizioni si rinviava infatti ad un regolamento governativo la semplificazione delle norme relative all'alienazione degli immobili degli IACP, dettando dettagliati criteri, analoghi a quelli oggetto di esame.

    Con la citata sentenza n. 94/2007, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito che, dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra io Stato e le regioni, la normativa in materia di edilizia popolare opera su tre livelli nomativi distinti:

    a) il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformita' dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995;

    b) il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, la quale - come confermato piu' di recente da codesta Corte nella sent. n. 451/2006 ricade nella materia 'governo del territorio';

    c) il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli IACP o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.

    Secondo tale articolata impostazione si desume che:

    a) la determinazione della offerta minima degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative pubbliche rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma lett. m);

    in questo ambito lo Stato deve limitarsi a fissare i principi che garantiscano l'uniformita' dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;

    b) la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, rientrando nella materia 'governo del...

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