LEGGE REGIONALE 24 giugno 2008, n. 18 - Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 28 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nonche' lo sviluppo programmato e sistematico del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei bisogni di salute della persona, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di:

  1. autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, previste dagli articoli 3-septies e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante: 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421'; di seguito denominato: 'decreto legislativo';

  2. accreditamento istituzionale, previsto dall'art. 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati all'esercizio, pubblici e privati, la possibilita' di esercitare attivita' sanitarie e socio-sanitarie, a carico e per conto del Servizio sanitario regionale, nei limiti previsti dalla programmazione regionale e dagli accordi contrattuali;

  3. accordi contrattuali, previsti dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo;

  4. requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi in materia di autorizzazione e requisiti ulteriori in materia accreditamento;

  5. le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e dell'accreditamento istituzionale;

  6. vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Nella presente legge si intendono per:

  7. 'autorizzazione': i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati;

  8. 'accreditamento istituzionale': il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private gia' autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

  9. 'accordo contrattuale': l'atto con il quale la Regione e l'Azienda sanitaria della Regione Molise definiscono con i soggetti accreditati pubblici e privati la tipologia e la quantita' di prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonche' la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo nell'ambito dei livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte di programmazione regionale;

  10. 'studio' il luogo dove sono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata;

  11. 'A.S.Re.M.': l'azienda sanitaria della Regione Molise istituita con legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, recante:

    'Riordino del Servizio sanitario regionale' di seguito denominata:

    'A.S.Re.M.';

  12. 'C.R.A.S.S.': il comitato regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie, istituito con deliberazione di giunta, di seguito denominato: 'C.R.A.S.S.';

  13. 'G.A.R.' gruppo di accreditamento regionale, istituito con deliberazione di giunta regionale, di seguito denominato: 'G.A.R.'.

    Art. 3.

    Competenze della Regione 1. La Regione definisce con apposito atto programmatorio, adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale:

  14. il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito sanitario e socio-sanitario, nonche' in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private esistenti, le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

  15. il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa, nonche' la quantita' di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate.

    2. Sono di competenza della Regione:

  16. la verifica di compatibilita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata: 'autorizzazione alla realizzazione';

  17. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie di cui all'art. 6, comma 1;

  18. l'approvazione dei modelli per la richiesta di autorizzazione e accreditamento;

  19. la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con gli ordini professionali, delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicita' sanitaria e lo schema della relativa domanda;

  20. l'esercizio delle attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate;

  21. l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge;

  22. la determinazione della disciplina degli accordi contrattuali di cui al capo IV;

  23. l'accreditamento istituzionale degli I.R.C.C.S., delle strutture di alta specialita' o specializzazione e degli enti di ricerca che svolgono attivita' assistenziale;

  24. l'esercizio delle altre funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

    Art. 4.

    Funzioni dei comuni 1. Ai comuni sono demandate le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'art. 7, ivi comprese quelle in materia urbanistica ed edilizia.

    2. I comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di permesso di costruire di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' e successive modifiche ed integrazioni, acquisiscono la verifica di compatibilita' del progetto, di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera a) da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8-ter, comma 3 del decreto legislativo.

    Art. 5.

    Requisiti per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie 1. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie viene concessa subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  25. coerenza della struttura da realizzare al fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale;

  26. rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al comma 2.

    2. In attuazione dell'art. 8-ter del decreto legislativo e dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante:

    'Riordino del Servizio sanitario regionale', i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria di cui alla presente legge sono stabiliti da appositi provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

    3. La giunta regionale provvede a coordinare ed aggiornare i requisiti contenuti nei vigenti provvedimenti regionali con quelli individuati a livello nazionale, stabilendone modalita' applicative di maggior dettaglio e specificazione, ogni qualvolta l'evoluzione normativa lo renda necessario.

    Art. 6.

    Autorizzazioni 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:

  27. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, ivi compresi gli I.R.C.C.S., le strutture di alta specializzazione e gli enti di ricerca che svolgono attivita' assistenziale;

  28. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, cosi' come di seguito classificate:

    1) attivita' specialistica ambulatoriale medica;

    2) attivita' specialistica ambulatoriale chirurgica;

    3) attivita' specialistica odontoiatrica;

    4) attivita' di medicina di laboratorio;

    5) attivita' di diagnostica per immagini;

    6) centri ambulatoriali di riabilitazione;

    7) presidi ambulatoriali di riabilitazione;

    8) centri ambulatoriali di dialisi;

    9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;

  29. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa (presidi extraospedalieri di riabilitazione);

  30. strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:

    1) struttura residenziale ad alta attivita' terapeutico-socio-riabilitativa (comunita' di riabilitazione psicosociale - C.R.P.);

    2) struttura residenziale a media attivita' medico-socio-riabilitativa;

    3) struttura residenziale a bassa attivita' terapeutico-socio-riabilitativa (gruppo appartamento);

    4) struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative (centro diurno - C.D.);

    5) comunita' terapeutica per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso (C.T.);

    6) RSA per...

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