LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 10 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

  1. Per le finalita' descritte al comma 1 la Regione:

    1. salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;

    2. promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione;

    3. favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

    4. promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonche' con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;

    5. in collaborazione con i settori viabilita' e strade delle province e gli altri enti proprietari e competenti interviene ai fine di ridurre l'impatto delle infrastrutture viarie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicita' di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonche' agli elenchi dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a:

    1. comunita' e specie di invertebrati da proteggere;

    2. specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;

    3. specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

    4. lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

    5. lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

  3. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

    1. 'piccola fauna': l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;

    2. 'flora spontanea': l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;

    3. 'habitat' di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

    4. 'specie autoctone o indigene': le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono. originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale dell'uomo;

    5. 'specie alloctone o aliene': le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale dell'uomo;

    6. 'reintroduzioni': esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e' favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattivita' popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;

    7. 'introduzioni': le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

    8. 'restocking o rinforzi': le immissioni nell'ambiente di individui di una specie animale o vegetale, gia' presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilita' genetica e, quindi, una maggiore probabilita' di automantenimento della popolazione.

    Art. 3.

    Conservazione degli invertebrati 1. La Regione individua ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) le comunita' di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l'alterazione e la distruzione dei loro habitat.

  4. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell'elenco di cui al comma 1, indicate come rare o minacciate in base alla normativa comunitaria e nazionale o alle liste rosse IUCN, nonche' tutte le specie endemiche lombarde. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l'uccisione volontaria, il danneggiamento dei nidi, la distruzione degli stadi larvali, l'alterazione dell'habitat; gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.

  5. Dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno e' vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi Helix e Cantareus. Nel restante periodo dell'anno e' consentita la cattura di chiocciole dei generi Helix e Cantarus per una quantita' giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L'attivita' di cattura e' consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.

  6. La raccolta e la detenzione di uova, stadi giovanili e adulti delle comunita' e specie di cui al presente articolo sono consentite per soli scopi didattici e scientifici, ai sensi dell'art. 8.

  7. Sono vietati l'uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere Austropotamobius).

  8. Sono consentite la cattura e la detenzione delle specie Austropotamobius italicus e Austropotamobius pallipes ai soli fini di ricerca e per progetti di reintroduzione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca o di reintroduzione, ai sensi dell'art. 8.

    Art. 4.

    Conservazione di anfibi e rettili 1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di...

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