LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 9 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

  1. L'art. 2 (Composizione e durata) della legge regionale n.

    20/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Composizione e durata). - 1. Il CORECOM e' composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomina e designazioni di competenza della regione), che diano altresi' garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM e' costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due...

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