LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 8 - Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 'Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche''.

  1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche') sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nel titolo della legge le parole 'in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche'' sono soppresse;

    2. l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) . - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato.

  2. Ai fini della presente legge si intendono per:

    1. commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;

    2. aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata, gravate da servitu' di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

    3. posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;

    4. mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

    5. fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';

    6. presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';

    7. presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale manifestazione.';

    8. dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:

      'Art. 1-bis (Requisiti per lo svolgimento dell'attivita').

      - 1. Non possono esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

    9. abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

    10. abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

    11. abbiano riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 5l7 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

    12. siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati deliri quanti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

  3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base della normativa vigente.

  4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attivita' permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'.

  5. L'esercizio dell'attivita' di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, e' consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

    2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni...

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