LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 8 - Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 'Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche''.
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Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche') sono apportate le seguenti modifiche:
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nel titolo della legge le parole 'in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e 'Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche'' sono soppresse;
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l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
'Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) . - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato.
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Ai fini della presente legge si intendono per:
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commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
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aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata, gravate da servitu' di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
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posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
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mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
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fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';
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presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
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presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale manifestazione.';
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dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
'Art. 1-bis (Requisiti per lo svolgimento dell'attivita').
- 1. Non possono esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
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abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
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abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
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abbiano riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 5l7 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
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siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati deliri quanti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
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L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base della normativa vigente.
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Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attivita' permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'.
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L'esercizio dell'attivita' di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, e' consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
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avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
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avere esercitato in proprio, per almeno due anni...
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