LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 7 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 3 aprile 2000, n. 21 in materia di orari di apertura e di turni di servizio delle farmacie 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al titolo della legge la parola 'delega' e' sostituita dalla parola 'trasferimento';

  2. il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

    '2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore generale dell'ASL, su proposta pervenuta entro il mese di marzo dall'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma e su parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano farmacie comunali, della Confservizi Lombardia, nonche' del comune ove ha sede la farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, facendone comunicazione alle associazioni dei consumatori esistenti a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.';

  3. l'art. 3 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie).

    - 1. L'orario ordinario di apertura e' stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso dalle ore 8 alle ore 20 e per orario notturno quello dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

    1. L'orario di apertura puo' essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

    2. Il direttore generale dell'ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistano farmacie comunali, e le organizzazioni sindacali di categoria, puo' autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessita' stagionali in localita' climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di...

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