LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 5 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini 1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:

  1. dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:

    '5-bis. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza dell'attivita' amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale puo' promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.'.

    1. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalita' di cui alla legge regionale n. 30/2006, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' - Collegato 2008), e nell'ottica di cui all'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e' apportata la seguente modifica:

  2. al comma 3 dell'art. 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

    'La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalita' per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.'.

    1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, il personale interessato all'iscrizione nel ruolo professionale e' quello in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, presso l'avvocatura...

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