N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Letto il ricorso proposto dall'ing. Roberto Marraffa contro il decreto di pagamento emesso dal Presidente del Tribunale di Palermo il 7 gennaio 2008;

O s s e r v a A seguito del ricorso proposto ai sensi dell'art. 669-bis, codice di procedura civile, da Trapani Maria Laura, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, iscritto al Registro generale al n. 4633/07 l'ing.

Marraffa venne nominato consulente per l'accertamento tecnico di quanto indicato in ricorso e per il tentativo di conciliazione tra le parti.

Espletata la consulenza l'ing. Marraffa chiese la liquidazione dell'onorario e delle spese che vennero liquidati con decreto di pagamento del 17 gennaio 2008, posto a carico della ricorrente, ma con la clausola che la somma poteva essere prenotata debito su richiesta del consulente, stante l'ammissione della Trapani al patrocinio a spese dello Stato.

Rileva il ricorrente che l'articolo 131, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce, quale effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile, al comma 3, che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione; tale procedura consente al consulente di recuperare quanto dovutogli per onorario, solamente alla conclusione della causa o alla composizione della lite secondo la procedura stabilita dall'articolo 134 dello stesso decreto presidenziale.

A tal motivo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalita' dell'articolo 131, comma 3, sotto diversi profili:

  1. - Violazione dell'articolo 36 della Costituzione perche' in moltissimi casi il professionista nominato consulente tecnico non viene retribuito malgrado l'irrinunciabilita' dell'ufficio pubblico;

  2. - Violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione a quanto disposto per i difensori delle parti ammesse al patrocinio in favore dei quali le spese e gli onorari sono immediatamente anticipate dall'erario, secondo quanto stabilito dal comma 4 del ricordato articolo 131;

  3. - Violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 97 della Costituzione per la disfunzione dell'amministrazione della giustizia, perche' non viene pagato un professionista che non puo' scegliere di accettare o no l'incarico conferitogli, non ha alcun potere di condizionare il sorgere e il concludersi della lite, il cui compenso e' subordinato all'esito della lite medesima; al contrario viene sempre e immediatamente remunerato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT