N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da 1) Vangjelai Fatmir nato il 12 marzo 1978, avverso ordinanza del 16 maggio 2007 Corte assise appello di Bologna, sentita la relazione fatta dal Consigliere Siotto Maria Cristina lette le conclusioni del P.G. dott. Wladimiro De Nunzio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e restituirsi l'istante nel termine per proporre ricorso per cassazione.

R i l e v a Con Ordinanza emessa il 16 maggio 2007 la Corte di assise di appello di Bologna ha disposto la trasmissione a questa corte, per competenza, della richiesta di restituzione in termini avanzata nell'interesse di Vangjelai Fatmir, condannato - quale responsabile dei reati di omicidio volontario, sequestro di persona ed occultamento di cadavere commessi il 9 dicembre 1999 - con sentenza contumaciale dalla Corte di assise di Piacenza il 22 novembre 2001, confermata - a seguito di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato contumace - dalla Corte di Assise di Appello di Bologna con sentenza 6 novembre 2002, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2003 in difetto di ulteriore impugnazione.

La corte di merito ha ritenuto che, in caso di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., si debba, prima di far eventualmente regredire il processo ad una fase gia' esaurita, porre l'imputato in condizione di esperire tutti i mezzi di impugnazione ancora possibili e che, pertanto, essendo stati nella specie celebrati due gradi di giudizio ed essendo il ricorso per cassazione l'unico gravame ancora esperibile, dovesse essere la Corte di cassazione a valutare e decidere l'istanza di remissione in termini. La corte ha altresi' ritenuto che non fosse accoglibile l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 175 comma 2 c.p.p. sia perche' presentata al giudice incompetente sia perche' coinvolgente, nei termini in cui l'eccezione era stata sollevata, altre norme eventualmente suscettibili di esame solo in caso di avvenuta restituzione del Vangjelai in termini per impugnare la sentenza di condanna, l'applicazione di alcune delle quali avrebbe inoltre comportato una inammissibile regressione del processo alla fase dell'udienza preliminare con violazione del principio dell'irretrattabilita' dell'azione penale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore nominato di fiducia dal Vangjelai deducendo, impregiudicata l'eccezione di illegittimita' costituzionale gia' avanzata, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. nonche' manifesta illogicita' della motivazione.

Il ricorrente ha sottolineato come la corte di merito fosse pervenuta alla propria decisione sulla base dell'erronea considerazione per la quale, essendo stato l'appello gia' esperito dal difensore di ufficio, il Vangjelai non potesse essere restituito in termini per proporre autonomo appello. E cio' senza considerare:

che la proposizione di impugnazione avverso una sentenza contumaciale da parte del difensore di ufficio non ha valore preclusivo di quella dell'imputato ignaro del procedimento; che l'esaurimento o meno di tutti i mezzi di gravame e' in tali casi ininfluente ai fini dell'accoglimento della richiesta di restituzione in termini; che le uniche condizioni ostative all'operativita' delle facolta' previste dal novellato art. 175 c.p.p. sono la consapevolezza, da parte dell'istante, del procedimento e del provvedimento a suo carico ovvero la sua volontaria e consapevole rinuncia a comparire ed a proporre impugnazione; che, dopo le intervenute modifiche legislative, il principio dell'unicita' del diritto di impugnazione non puo' piu' essere utilmente richiamato, dovendosi assegnare prevalenza alla normativa - speciale - di cui al secondo comma dell'art. 175 c.p.p. rispetto alle regole generali sulle impugnazioni e ben potendo farsi ricorso al disposto di cui all'art. 669 c.p.p.

per rimuovere l'eventuale contrasto fra i giudicati conseguiti alle diverse impugnazioni.

Con motivi aggiunti, ed in replica al parere espresso dal p.g.

presso questa corte (laddove si precisava che l'istituto della restituzione in termine opera sulla sentenza passata in giudicato e non gia' su quella non definitiva gravata da impugnazione), il difensore dell'imputato ha ribadito la illegittimita'...

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