N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G.L. 658/08 promossa da Compagnia Internazionale delle Carrozze e del Turismo appellante, avv. Pacchiana Parravicini;

Contro Arrigo Orazio e Arrigo Giuseppe, appellati avv. Berardi.

Premesso che i signori Arrigo Orazio ed Arrigo Giuseppe evocavano in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, la Compagnia Internazionale delle Carrozze e del Turismo S.a., onde far accertare la nullita' del termine apposto ai contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo (per l'Arrigo Orazio 4 contratti compresi nel periodo dal 20 giugno 2005 a1 14 maggio 2006, per l'Arrigo Giuseppe 8 contratti compresi nel periodo dal 10 dicembre 2004 al 14 luglio 2006), con riconoscimento di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite.

Si costituiva la societa' rivendicando la correttezza del proprio operato.

Con sentenza 5 febbraio 2008, il tribunale adito dichiarava la nullita', ex art. 1, d.lgs. n. 368/2001, del termine apposto al contratto 9 dicembre 2004, quanto ad Arrigo Giuseppe, ed al contratto 20 giugno 2005, quanto ad Arrigo Orazio, dichiarando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tali date e condannando la societa' al ripristino della funzionalita' del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni a partire dalla data di messa in mora (14 dicembre 2006), oltre alle spese di lite.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello la societa', censurandola la' ove aveva ritenuto continuativo il rapporto e la non sussistenza delle condizioni legittimanti l'apposizione del termine.

Si sono costituiti i lavoratori per la conferma della prima pronuncia; che, in sede di discussione orale, essendo intervenuta novita' legislativa, la difesa dei lavoratori ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis d.lgs. n. 368/2001, quale introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/2008;

che i contratti a termine di cui al presente giudizio risultano stipulati nel vigore del d.lgs. n. 368/2001;

che alla nullita' del termine di un contratto di lavoro consegue per giurisprudenza costante (salvo nel caso di prova da parte del datore di lavoro che il contratto, senza termine non sarebbe stato concluso, circostanza che, nella presente fattispecie, non e' stata neppure allegata) la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato a far...

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