N. 449 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza depositata il 3 maggio 2007 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel giudizio vertente tra Fulvio Castelli, l'Associazione Produttori Olivicoli Catanesi - APOC e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Catania 1, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 3 maggio 2007, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio di appello conseguente ad una sentenza di cassazione con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per il quale 'Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate', in relazione a quanto stabilito dal primo periodo dello stesso comma, secondo cui 'L'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997';

che, secondo quanto il giudice rimettente premette in punto di fatto: a) la contribuente, Associazione Produttori Olivicoli Catanesi - APOC, aveva evidenziato, nella dichiarazione dell'IVA riguardante l'anno 1991, un credito d'imposta di lire 61,155 milioni, chiedendo il rimborso immediato di lire 50 milioni e la detrazione, per l'anno successivo, di lire 11,155 milioni; b) il competente ufficio IVA aveva rettificato la dichiarazione con l'avviso n. 606587/95, impugnato dalla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT