N. 411 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 (recte: commi 1 e 6), dell'art. 9, dell'art. 11 (recte: commi da 12 a 16), dell'art. 13 (recte: commi 3, 4 e 10), dell'art. 16 (recte: comma 12), dell'art. 20 (recte: comma 5), dell'art. 21 (recte: comma 1), dell'art. 22 (recte: commi 2, 14, 17 e 18), dell'art. 24, dell'art.

26 (recte: comma 2), dell'art. 30 (recte: comma 3), dell'art. 34 (recte: comma 1), degli artt. 35 (recte: comma 2) e 36, degli artt.

38 (recte: comma 1) e 39, (recte: commi 1 e 3), degli artt. 40 e 41, dell'art. 46 (recte: commi 4 e 7), dell'art. 51 (recte: commi 1 e 3), dell'art. 54 (recte: commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11) degli artt. 57, 58, 59 e 60 e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2007;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro:

Uditi l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Paolo Carrozza e Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso, notificato l'otto ottobre 2007, depositato il successivo 16 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'art. 5 (recte: commi 1 e 6), dell'art. 9, dell'art. 11 (recte:

commi da 12 a 16), dell'art. 13 (recte: commi 3, 4 e 10), dell'art.

16 (recte: comma 12), dell'art. 20 (recte: comma 5), dell'art. 21 (recte: comma 1), dell'art. 22 (recte: commi 2, 14, 17 e 18), dell'art. 24, dell'art. 26 (recte: comma 2), dell'art. 30 (recte:

comma 3), dell'art. 34 (recte: comma 1), degli artt. 35 (recte: comma 2) e 36, degli artt. 38 (recte: comma 1) e 39 (recte: commi 1 e 3), degli artt. 40 e 41, dell'art. 46 (recte: commi 4 e 7), dell'art. 51 (recte: commi 1 e 3), dell'art. 54 (recte: commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11) degli artt. 57, 58, 59 e 60 e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, ed all'art. 117 della Costituzione.

  1. - Il ricorrente premette che la Regione Sardegna, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di 'lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione' (art. 3, lettera e, dello statuto speciale), ha adottato la legge regionale n. 5 del 2007 per dettare una disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 'in dichiarata attuazione della nuova normativa comunitaria'. Alcune norme di detta legge - volta a disciplinare tutti gli appalti pubblici che si eseguono sul territorio regionale, di qualunque importo - non sarebbero, tuttavia, 'in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative nella materia'. Esse invaderebbero ambiti spettanti alla competenza legislativa dello Stato, quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, espressamente individuati dal secondo comma, lettere e) ed l), dell'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con le norme statali dirette a disciplinare questi ultimi recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le quali costituirebbero norme di riforma economico-sociale vincolanti per le Province autonome.

    In particolare il ricorrente censura l'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, nella parte in cui stabilisce che le amministrazioni ed i soggetti pubblici sono tenuti a redigere ed approvare un programma triennale per i soli lavori di importo superiore ai 200.000 euro, in contrasto con l'art. 128 del d.lgs.

    n. 163 del 2006, in tal modo, peraltro, rendendo la programmazione non piu' obbligatoria per moltissimi lavori pubblici per i quali e' imposta dalla legislazione statale, incidendo quindi su un principio, quello della 'necessaria stretta relazione tra programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione, che costituisce uno dei cardini della buona amministrazione perseguiti dalla riforma sui lavori pubblici'. Analogamente, sarebbe costituzionalmente illegittimo il comma 6 del medesimo art. 5 nella parte in cui prescrive - ai fini dell'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale - solo uno studio di fattibilita' per i lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro ed il progetto preliminare per i soli lavori di importo superiore a 2.000.000 di euro, laddove la corrispondente norma statale prescrive lo studio di fattibilita' per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro ed il progetto preliminare per i lavori superiori a tale importo.

    Anche l'art. 9 della medesima legge regionale sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, disciplinando la progettazione e le tipologie progettuali in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006, violerebbe la competenza statale esclusiva in tema di progettazione, la cui disciplina, contenendo le regole di esecuzione dell'opera pubblica, nonche' contribuendo a delineare un documento fondamentale del contratto di appalto in quanto 'individuatore della prestazione dell'appaltatore', deve trovare identica configurazione su tutto il territorio nazionale.

    Il ricorrente censura poi l'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, della citata legge regionale, nella parte in cui, in tema di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, detta una disciplina difforme rispetto a quella posta dal legislatore statale, in tal modo invadendo la sfera di competenza statale esclusiva in materia di concorrenza e producendo l'effetto di 'aprire o chiudere il mercato a consistenti fasce di commesse pubbliche'.

    Il ricorrente impugna...

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