N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Nel procedimento penale in epigrafe rubricato a carico di Pasquali Massimiliano nato a Milano il 13 dicembre 1942 ivi residente in via Lamennais 9, domiciliato a Griffa via Victor Hugo n. 3, difeso di fiducia dall'avv Maurizio Bernascono imputato del reato p e p dall'art. 594 c.p. in Griffe 8 dicembre 2003, con parte civile costituita la sig.ra Milena Caretti con avv. Giovanni Aquino appellante, agli effetti civili, avverso la sentenza n. 86/07 del giudice di pace di Verbania del 12 giugno 2007 con la quale l'imputato e' stato assolto dal reato ascritto O s s e r v a Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 576 c.p.p. di procedura penale nella parte in cui prevede la facolta' di appellare della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori della ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p. commi primo, secondo e quarto.

La questione appare intrinsecamente rilevante dovendo questo giudice, a seguito dell'appello di cui in epigrafe e della conseguente citazione, celebrare il giudizio di appello nel procedimento di cui sopra e non rientrando l'atto di appello nell'ipotesi di cui all'art. 603 primo, secondo e quarto comma.

La questione appare anche non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.

Premesso che la scelta di esercitare l'azione civile nel procedimento penale implica che la stessa soggiace agli stessi principi procedurali del procedimento penale questo giudice osserva che, con la definizione dei principi del giusto processo il legislatore sia vincolato a piu' stringenti parametri di ragionevolezza ed al rispetto specifico dei canoni costituzionalizzati ex art. 111 Cost. e che il mantenimento 'tout court' dell'appello quale secondo grado di giurisdizione del processo penale e' incompatibile con la disciplina degli artt. 3 e 111 cost.

Ed invero:

la scelta legislativa del doppio grado di giurisdizione non fruisce di per se' di diretto riconoscimento costituzionale;

la scelta legislativa di prevedere un secondo grado di giurisdizione trova un suo fondamento indiretto nel solo valore espresso dal diritto di difesa ex art 24 Cost.quale facolta' di impugnazione dell'imputato (e di riflesso, per il solo principio di parita' delle parti e quale mera proiezione non necessaria del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, nella facolta' di appellare della parte pubblica);

poiche' il legislatore non e' vincolato da uno specifico precetto costituzionale(ne'...

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