N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di: 1) Mills Mackenzie Donald David nato a Oxted (GB) il 31 maggio 1944; 2) Berlusconi Silvio nato a Milano (I) il 29 settembre 1936, imputati del reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., contestato come commesso in Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000;

Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. l della legge 23 luglio 2008, n.124, intitolata 'Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato', sollevata dal p.m. all'udienza del 27 settembre 2008 per contrasto con gli artt. 3, 112, 136 e 138 della Costituzione;

Sentite la parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri (che si e' rimessa alle valutazioni del Tribunale) e le difese degli imputati (che si sono opposte), pronuncia la seguente ordinanza.

La rilevanza della questione posta e' di assoluta evidenza.

Infatti nel presente procedimento Silvio Berlusconi, attuale Presidente del Consiglio dei ministri, e' imputato, come gia' riportato in premessa, del reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p. in concorso con Donald David Mills Mackenzie per fatti commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in Milano, Londra, Ginevra,

Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000.

La legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede la sospensione dei processi penali, anche per fatti antecedenti l'assunzione della carica, nei confronti, fra gli altri, del Presidente del Consiglio dei ministri, comporterebbe dunque una declaratoria di sospensione.

Non puo' pertanto che esser riconosciuta la rilevanza della questione posta.

Nel caso concreto tale rilevanza assume particolari connotati in relazione al complesso andamento ed allo stato cui e' giunto il processo, che pertanto va qui sommariamente descritto, per le necessarie valutazioni in tema di non manifesta infondatezza della questione, come meglio si vedra' nel prosieguo.

L'istruttoria dibattimentale (scandita dalla effettuazione di numerose rogatorie e dalla risoluzione di molteplici questioni ed eccezioni sollevate dalle parti) e' iniziata il 18 maggio 2007, dopo sei lunghe udienze dedicate alla trattazione e decisione delle questioni preliminari, alle richieste di prova ed alle conseguenti determinazioni.

In Italia si sono potuti esaminare soltanto i testi Paolo Marcucci, Marina Mahler, Flavio Briatore (dopo plurimi tentativi),

Diego Attanasio (appositamente qui giunto, due volte, dall'estero) e Livio Gironi (imputato di reato connesso, che si e' avvalso della facolta' di non rispondere), oltre naturalmente ai consulenti delle parti.

Sono stati sentiti da questo collegio in videoconferenza dalla Confederazione Elvetica i testimoni Pierre Amman e Antonio Mattiello;

in videoconferenza da Londra il testimone Benjamin Marrache, la cui citazione era stata inutilmente tentata per lunghi mesi anche per via rogatoriale nel Regno Unito (ove il teste non si era in precedenza recato), a Gibilterra (ove il teste risiede ed ove non e' stata accolta la richiesta di rogatoria) ed in Spagna (ove l'Autorita' giudiziaria non ha potuto notificare la citazione).

Per esaminare i testimoni Heimo Quaderer, Maria De Fusco e l'imputato di reato connesso Paolo Del Bue il Tribunale si e' dovuto recare rispettivamente a Vaduz, Berna e Lugano; per esaminare i testimoni Robert Drennan, David Barker, Andrew Costard, Jeremy Scott,

Virginia Rylatt, Sue Mullins, Nadia Ignatius e Tanya Maynard Ghazvini il Tribunale si e' dovuto recare a Londra.

Le deposizioni di Marrache, Amman, Mattiello e De Fusco sono state prontamente trasmesse a questa autorita' giudiziaria, non essendovi stata alcuna opposizione.

La difesa Berlusconi si e' invece opposta alla trasmissione della deposizione del teste Quaderer, avvenuta il 9 luglio 2007: i relativi atti sono qui pervenuti solo il 15 luglio 2008, a seguito del rigetto, in prima e seconda istanza, di tale opposizione.

Le difese si sono inoltre opposte alla presenza in aula del collegio durante l'esame dei testi (sia del p.m. che propri) sentiti a Londra nei giorni dal 24 al 28 settembre 2007, in relazione alla maggior parte delle domande che venivano agli stessi poste. La questione, a seguito dell'accoglimento della richiesta da parte del giudice inglese, ha determinato una complessa vicenda, che qui non e' necessario ripercorrere, sfociata nell'acquisizione del materiale istruttorio, trasmesso su supporto informatico da parte dell'Autorita' britannica il 9 novembre 2007 e successivamente trascritto.

Paolo Del Bue - pur essendosi solo parzialmente avvalso della facolta' di non rispondere - non ha acconsentito alla trasmissione del verbale del proprio interrogatorio, ad oggi non pervenuto a questo tribunale.

All'ultima udienza del 19 luglio 2008 antecedente l'approvazione della legge n. 124/2008, e' stata in parte esaminata la consulente Claudia Tavernari, indicata dalla difesa Berlusconi.

Con i limiti qui indicati sono pertanto state acquisite tutte le prove documentali ed orali ammesse sulla base delle richieste iniziali delle parti e di quelle suppletive avanzate a seguito della modificazione dell'imputazione operata dal p.m. il 14 dicembre 2007.

Cio' detto, la trattazione della questione di costituzionalita' posta esige, preventivamente, un breve excursus storico.

Come e' noto, la legge 23 luglio 2008, n. 124, e' stata adottata dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 13-20 gennaio 2004, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. l, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, intitolata 'Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato'.

La norma abrogata dalla Corte costituzionale, nell'individuare al primo comma le alte cariche dello Stato nelle figure del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, stabiliva:

'Dalla data di entrata in vigore della presente legge' - e cioe' dal 22 giugno 2003 - 'sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime'.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2004, aveva osservato:

che la natura e la funzione della norma consistevano, come ogni altra ipotesi di sospensione, 'nel temporaneo arresto del normale svolgimento' del processo penale e miravano 'alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali ... eterogenee...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT