N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso per la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, dott. Nicola Vendola, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Matassa, in virtu' di procura a margine del presente atto e di delibera di G.R. n. 1911 del 14 ottobre 2008, con lui domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 (presso il dott. Alfredo Placidi);

Contro il Presidente pro tempore del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 3-bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008.

F a t t o Con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione (con modificazioni) del d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, il Parlamento ha varato una eterogenea serie di misure finalizzate allo sviluppo economico, alla semplificazione, alla competitivita', alla stabilizzazione della finanza pubblica ed alla perequazione tributaria.

Nella congerie di norme che fanno parte del provvedimento ve ne sono due (gli artt. 11 e 13) che incidono profondamente sulla materia dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.

L'art. 11, titolato 'Piano Casa', si propone di 'garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana'. A tal fine, viene prevista una complessa procedura per la realizzazione di nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente da destinare prioritariamente (dunque, non esclusivamente) a prima casa per categorie sociali svantaggiate (nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, nuclei familiari in locazione con familiari ultrassessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap grave, immigrati regolari a basso reddito).

L'impalcatura del 'Piano casa', che viene approvato con un d.P.C.m. previa delibera del CIPE, si regge sui seguenti principi:

il finanziamento degli interventi avviene mediante la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (art. 11, comma 12) nel quale confluiscono (tra l'altro) le risorse che precedenti norme avevano gia' attribuito alle regioni per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica (l'art. 1, comma 1154 della legge n. 296/2006 e gli artt. 21, 21-bis e 41 della legge n. 222/2007). Altra fonte di finanziamento discende dalle risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica, con le modalita' previste dal successivo art. 13 (art. 11, comma 3, lettera b).

l'individuazione e la definizione degli interventi da finanziare avviene a seguito di appositi accordi di programma promossi esclusivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 11, comma 4), avendo riguardo alla 'effettiva richiesta abitativa dei singoli contesti', previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta l'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' comunque approvare gli accordi di programma;

gli interventi edificatori sono attuati (tra l'altro) anche mediante trasferimento o cessione di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo e l'incremento premiale di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi e spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana (art. 11, comma 5). Le misure premiali sono indicate in linea del tutto generale, lasciando amplissimo spazio al successivo d.P.C.m. di approvazione del Piano Casa l'indicazione delle concrete modalita' attuative;

l'attuazione del Piano Casa puo' avvenire, in alternativa alla procedura dell'accordo di programma previsto dal comma 4, con le modalita' dettate per gli interventi strategici di preminente interesse nazionale (ex lege n. 443/2001).

L'art. 13 della legge n. 133/2008 ha specifico riguardo all'edilizia residenziale pubblica. La norma ricalca pressoche' testualmente i commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, legge n. 266/2005, gia' dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 94 del 21 marzo 2007 di codesta Corte.

Sinteticamente, la norma prevede 'misure di valorizzazione' degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, mediante la semplificazione delle procedure per la vendita degli immobili di proprieta', previa stipula di accordi con regioni ed enti locali.

Tali accordi dovranno informarsi ad alcuni criteri, tra i quali quello della determinazione del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione e del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso o suoi congiunti.

I proventi delle alienazioni vanno destinati ad interventi volti ad alleviare il disagio abitativo (art. 13, commi 1 e 2).

Il comma 3 dello stesso articolo detta alcune norme per consentire anche alle amministrazioni locali (in aggiunta a quelle regionali) operazioni di cartolarizzazione degli immobili; il comma 3-bis, infine, costituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo Speciale di Garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie.

Le menzionate disposizioni della legge n. 133/2008 sono palesemente invasive della potesta' che la Carta costituzionale riconosce alle regioni in materia di edilizia in generale e, piu' specificamente, di edilizia residenziale pubblica e/o sociale, operando un'indebita compressione delle potesta' medesime a beneficio di una gestione totalmente accentrata di tali interventi in capo allo Stato.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme citate per le seguenti ragioni in D i r i t t o

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, legge n. 133/2008.

Come rapidamente rilevato in fatto, il Piano Casa previsto dalla norma rubricata accentra, esclusivamente, in capo allo Stato i poteri e le funzioni finalizzati alla localizzazione e realizzazione degli interventi di edilizia abitativa, prioritariamente (e dunque non esclusivamente) di carattere sociale, concentrando in un unico fondo tutte le somme che la normativa previgente aveva destinato alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sociale. Nel medesimo fondo sembrerebbero destinate a confluire anche le somme derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica, ancorche' non appartenenti allo Stato (art. 11, comma 3, lettera b).

L'utilizzo di tale fondo e la destinazione delle somme in favore di un intervento piuttosto che di un altro avviene a seguito di un procedimento il cui impulso e' attribuito esclusivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante la stipula di Accordi di Programma con gli enti (anche privati) promotori degli interventi costruttivi. Tali accordi sono perseguiti all'interno della Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali; tuttavia, in difetto di intesa entro 90 giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' comunque approvare l'accordo di programma.

L'effetto che discende dall'approvazione dei programmi medesimi incide direttamente sull'assetto urbanistico della zona individuata per ospitarlo: ai soggetti attuatori possono essere, infatti, riconosciuti diritti edificatori e incrementi premiali di diritti edificatori, evidentemente in variante agli strumenti regolatori. In ogni caso, il ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma consente di attribuire allo stesso efficacia di variante agli strumenti urbanistici locali e sovracomunali. Ad ulteriore conferma della natura derogatoria della pianificazione territoriale riconosciuta al Piano Casa, vi e' la circostanza che, a norma del comma 9, la sua attuazione puo' essere perseguita con le modalita' previste dagli artt. 161 sgg. d.lgs. n. 163/2006 per la realizzazione delle opere strategiche (modalita' che, com'e' noto, sono ampiamente derogatorie delle norme che disciplinano sia la materia urbanistica che quella degli appalti pubblici).

Cosi' delineato il disegno del Legislatore statale, e' agevole verificare la profonda contrarieta' dell'art. 11 della legge n. 133/2008 ai precetti costituzionali sotto molteplici profili.

1) Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

Viene in preminente rilievo la palese violazione della competenza legislativa delle regioni ad opera della norma impugnata.

Con il 'Piano Casa' lo Stato intende localizzare e realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Se non vi sono dubbi sulla riconducibilita' della materia edilizia alla potesta' legislativa concorrente delle regioni (cfr. ex plur.

sentenza n. 343 del 29 luglio 2005: 'La materia edilizia rientra nel governo del territorio, come prima rientrava nell'urbanistica, ed e' quindi oggetto di legislazione concorrente'), ad analoghe conclusioni occorre giungere per la materia dell'edilizia residenziale pubblica e/o sociale, con le precisazioni che seguono.

La materia dell'edilizia residenziale pubblica e' stata organicamente disciplinata con d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che definiva la relativa nozione con riguardo agli alloggi sovvenzionati dallo Stato. Il d.P.R. n. 1036 emesso nella medesima data precisava che 'la realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di interventi di edilizia abitativa pubblica e di edilizia sociale di cui all'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' affidata al Ministro per i lavori pubblici e alle regioni in conformita' con gli indirizzi del CIPE e con le modalita' stabilite dal presente decreto'.

Dal 1975 in poi si e' sviluppato e razionalizzato l'ambito dei poteri di competenza regionale non piu' per materie analiticamente elencate, ma per 'settori organici'.

In relazione a tale complessa normativa, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza...

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