N. 410 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti della dottoressa Maria Del Savio Bonaudo e della dottoressa Stefania Cugge, rispettivamente, Procuratore della Repubblica e Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Aosta, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, notificato il 7 aprile 2008, depositato in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, con ricorso dell'11 ottobre 2007, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2007 (doc.

n. IV-quater, nn. 19 e 20), con la quale e' stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita' delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Il ricorrente espone che il deputato Carlo Taormina e' indagato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa (R.G.N.R. n. 90 del 2006) per avere, mediante due interviste pubblicate, l'una, sul quotidiano 'La Stampa' in data 20 luglio 2004, e l'altra, sul periodico 'Oggi' in data 11 agosto 2004, a commento della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta nei confronti di Anna Franzoni, da lui assistita in qualita' di difensore, offeso la reputazione dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, Maria Del Savio Bonaudo e Stefania Cugge.

Il Giudice ricorrente richiama testualmente il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, consistite nelle seguenti risposte al giornalista Marco Neirotti del quotidiano 'La Stampa':

'L'accusa e' fatta da marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove'; ed, ancora, 'abbiamo lasciato molto ad intendere, ma non si e' voluto capire. Chi non ha voluto non ha capito', 'Il problema sta nelle indagini non in quello che abbiamo detto noi'; nonche' nelle seguenti risposte alla giornalista Anna Cecchi del settimanale 'Oggi': 'Innanzitutto perche' ero certissimo dell'assoluzione di Annamaria Franzoni e questa avrebbe supportato ulteriormente la nostra denunzia. Poi perche' non ci fidiamo della Procura di Aosta che ha sempre indagato in una sola direzione';

'certo che c'e' stata una caccia all'assassino. Visto che la Procura non cercava il colpevole, dovevamo pur farlo noi, chi altro? Io sono un estimatore della magistratura seria (…). So che ci sono magistrati bravi, altri influenzati dalla politica, altri ancora, ed e' la cosa piu' preoccupante, incapaci. Ed e' il caso dei magistrati che hanno indagato sul caso Cogne'.

In fatto, il Giudice osserva che il procedimento penale a carico del deputato e' scaturito da una querela proposta nei suoi confronti dalle persone offese e che la Camera dei deputati, nella seduta del 2 agosto 2007, in accoglimento della proposta formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare, per le quali pende procedimento penale.

Il Giudice ricorrente riporta testualmente il contenuto della relazione della Giunta per le autorizzazioni: 'Il dibattito complesso e articolato, ai cui resoconti qui allegati si rimanda, e al quale si e' accennato al paragrafo precedente, e' venuto a conclusione nella seduta dell'11 luglio 2007, nella quale, con un orientamento maggioritario non contrastato da voti contrari, si e' riconosciuta l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ai casi in esame. E' risultato prevalente, infatti, l'avviso per cui l'interrogazione citata (allegata alla presente relazione) di fatto contenga concetti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nei capi d'imputazione. Quando nell'interrogazione...

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