N. 409 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti,

Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008, promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 18 aprile 2008, depositato in cancelleria il 24 aprile 2008 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato al 'Ministero dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore' presso il Ministero stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato il 18 aprile 2008 e depositato il 24 aprile successivo, la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008 e pervenuta alla Regione in data 19 febbraio 2008;

che la ricorrente riferisce che, con tale nota, l''Amministrazione statale rivendica a se' le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti “terzi” (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, prospettando, in caso di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti';

che la Regione formula due distinti motivi di doglianza;

che, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 36 dello...

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