N. 405 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante 'Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)', promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonche' l'atto di intervento della FACE (Federazione delle Associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) e della FACE Italia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2007 e depositato il successivo 16 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante 'Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)', per contrasto con gli artt.

3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Premette il ricorrente che la legge censurata e' stata emanata in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, gia' oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte per contrasto con l'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), avendo introdotto un regime di deroga 'ordinario', estraneo alla previsione di cui al citato art. 9.

A parere dell'Avvocatura le disposizioni contenute nella legge regionale n. 20 del 2007, per 'la regola generale della illegittimita' derivata dall'atto presupposto', risulterebbero, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE.

Pertanto, sotto questo profilo, vi sarebbe una violazione degli artt.

10 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, precisa il ricorrente, l'art. 1, 'autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza comprovare l'inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti, senza prevedere un'analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE contrasta con le disposizioni comunitarie'. Secondo il ricorrente, il mancato rispetto del regime delle deroghe violerebbe, altresi', gli standard...

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