N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Sciogliendo la formulata riserva.

Premesso che la curatela del fallimento Calzaturificio Fiorina S.p.A., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 31 marzo 2005, ha proposto contro la Cassa di risparmio di Prato S.p.A.

una domanda ex artt. 42 e 44, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita - e incamerate dalla banca - in epoca successiva alla sentenza di fallimento;

che cio' ha fatto, in data 20 febbraio 2007, mediante ricorso ex art. 24, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilita' di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento;

che la Cassa si e' costituita deducendo l'inapplicabilita' del rito camerale, di cui al citato art. 24, secondo comma, legge fall., alle controversie relative alle procedure fallimentari aperte prima del 16 luglio 2006; e, in subordine, ha sollecitato il collegio a valutare la legittimita' costituzionale della nuova disposizione, infine contestando il fondamento della domanda anche per ragioni di merito;

che questo Tribunale, tanto premesso, con ordinanza 21 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.

24, secondo comma, legge fall. nel testo sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che invero l'ordinanza ha cosi' motivato:

'II. - Cio' fermo stante, reputa il collegio che la causa sia stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.; ma che la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt.737 -742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non vada immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimita' costituzionale.

  1. - Punto decisivo, in tema di rilevanza, attiene al fatto se alle azioni ex art. 44, legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.

    Al quesito devesi fornire risposta affermativa.

    La sanzione, che colpisce gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, e' l'inefficacia.

    Legittimato a far valere codesta condizione, ai fini della conseguente azione restitutoria, e' unicamente il curatore del fallimento.

    Su codesti principi non si registrano dissensi.

    Non par dubbio, allora, che trattasi di azione derivante dal fallimento: il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso.

    Secondo il disposto ex art. 24 legge fall., nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite, le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

    Donde, atteso il generale criterio tempus regit actum, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni de quibus deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

    Ne', per superare il rilievo, sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, ex art. 150, al d.lgs.

    n. 5 del 2006.

    Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data;

    nel senso che detti ricorsi e dette procedure sono definiti secondo la legge anteriore'.

    Il testuale riferimento, ai 'ricorsi per dichiarazione di fallimento' alle 'domande di concordato fallimentare depositate prima', e...

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