N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazioni della giunta regionale n. 758 del 29 settembre 2008, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca, corso d'Italia n. 102;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14;

dell'art. 11; dell'art. 13, commi 1, 2 e 3-bis; dell'art. 23, commi 1 e 2; dell'art. 57, commi 1 e 2; dell'art. 58, comma 2; dell'art. 61, comma 8; dell'art. 64, comma 4; dell'art. 67, commi 9 e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e' stata pubblicata la legge n. 133/2008 recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'.

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

L'art. 2 vuole favorire l'installazione di reti e impianti in fibra ottica; percio' stabilisce che la medesima e' realizzabile con la denuncia di inizio attivita' e disciplina il procedimento, anche per le ipotesi in cui l'intervento ricada in aree vincolate.

Non si ritiene giustificabile il comma 14 ai sensi del quale i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare turbativa al pubblico servizio.

La mancata inclusione dei beni anche del patrimonio indisponibile regionale tra quelli che possono legittimare, in quanto funzionali a scopi e utilizzi pubblici, l'opposizione alla installazione di reti ed impianti interrati, ove tale attivita' possa recare turbativa al pubblico servizio, non ha giustificazione alcuna. Tale mancata inclusione e' idonea ad ostacolare l'esercizio delle funzioni regionali cui i suddetti beni sono strumentali e a ledere il corretto utilizzo di tali beni e quindi si pone in contrasto con l'art. 117

Cost. e con l'autonomia patrimoniale riconosciuta, anche alle regioni, dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 11 introduce il piano nazionale di edilizia abitativa.

Il primo e secondo comma dispongono che tale piano sia approvato con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, e rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare a uso abitativo per offrire abitazioni destinate prioritariamente a prima casa per nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, immigrati regolari a basso reddito.

Il terzo comma determina gli interventi in cui deve essere articolato il piano e precisamente: la costituzione di fondi immobiliari; l'incremento del patrimonio abitativo con le risorse derivanti dalla alienazione degli alloggi pubblici di cui al successivo art. 13; la promozione di interventi da parte di privati;

le agevolazioni in favore di cooperative edilizie; la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

Il quarto comma prosegue poi prevedendo la stipulazione di appositi accordi di programma approvati con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana: decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa gli accordi di programma possono essere approvati.

Il quinto comma dispone che gli interventi di cui al quarto comma sono realizzati tramite le procedure di project financing di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; vengono disciplinate le conseguenze sui diritti edificatori per incentivare l'intervento dei promotori.

Il comma sesto prevede che i programmi di cui al comma quarto sono finalizzati a migliorare l'abitabilita' specie nelle zone caratterizzate da degrado urbano.

Il comma settimo definisce l'alloggio sociale (intervento previsto dal comma terzo lettera e) come servizio economico generale, ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

L'ottavo comma prevede verifiche in fase di attuazione del piano e stabilisce che le abitazioni realizzate non possono essere alienate prima di dieci anni.

Il nono comma dispone che l'attuazione del piano nazionale, in alternativa agli accordi di programma di cui al quarto comma, possa essere realizzata con le regole dettate per le infrastrutture strategiche.

Il comma decimo introduce la possibilita' di destinare al piano casa una quota degli immobili del demanio non piu' utilizzato, sulla base di accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Il comma undicesimo dispone che i comuni e le province possano associarsi per la migliore attuazione dei programmi di cui al quarto comma, i quali sono dichiarati di interesse strategico nazionale; per la loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, e successive modificazioni.

Il dodicesimo comma prevede che tutte le risorse gia' individuate dalla legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) e della legge n. 222/2007 confluiscono in un fondo nazionale che viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il tredicesimo comma detta infine disposizioni per il sostegno alle abitazioni in locazione per gli immigrati che devono a tal fine possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Dunque, nella difficolta' di comprendere una norma che si presenta molto confusa, si rileva che:

il nuovo piano nazionale di edilizia abitativa sara' uno strumento generale che avra' ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e il recupero di quelle esistenti, per realizzare programmi di edilizia residenziale anche sociale ( e dunque non solo sociale);

il piano puo' essere attuato medianti accordi di programma, per concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa e l'intesa con la conferenza unificata deve essere raggiunta entro novanta giorni, altrimenti se ne prescinde; detti accordi di programma si attuano a loro volta con programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana: gli interventi previsti in questi programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale ai fini dell'applicazione delle particolari procedure di approvazione, anche per gli effetti urbanistici;

alternativamente il piano puo' essere attuato con la procedura derogatoria prevista per le opere di rilievo strategico nazionale;

di certo, sin d'ora, i fondi gia' stanziati dalle precedenti citate leggi vengono unificati in un fondo nazionale gestito dallo Stato.

Diversi sono i profili di incostituzionalita'.

A) Tutte le suddette disposizioni intervengono nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, dei servizi sociali e del governo del territorio e, quindi, in ambiti in cui le regioni hanno attribuite rilevanti competenze costituzionali, ai sensi degli artt.

117 Cost. e 118 Cost.

In particolare, con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, gia' prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione la giurisprudenza costituzionale aveva rilevato che 'la materia dell'edilizia residenziale pubblica e' devoluta alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.; in tale materia confluiscono attribuzioni inerenti all'urbanistica ed ai lavori pubblici d'interesse regionale (sentenza n. 16 del 1992). La normativa interposta del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sul presupposto della competenza regionale, riserva allo Stato la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), conferendo alle regioni ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici (art. 93, primo comma), nonche' l'organizzazione del servizio, da esercitare in conformita' dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (sentenze n. 594 del 1990; nn. 1115 e 727 del 1988).

Una volta devoluti alle regioni i poteri di gestire i fondi in materia di edilizia residenziale, spetta all'autonomia di esse destinarli, nel loro oggetto e modalita', senza vincoli imposti dallo Stato'. (Corte cost. sentenza n. 393/1992). Piu' recentemente la Corte costituzionale ha rilevato: 'Questa Corte (con la sentenza n. 27 del 1996) ha gia' qualificato l'edilizia residenziale pubblica ''nuova materia di competenza regionale'', precisando che essa ricomprende la disciplina della predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti. Da ultimo, poi, l'art. 60 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla gestione e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica'. (sentenza 352/2001).

La riforma dell'art. 117 Cost. ha confermato la competenza regionale. In merito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2007 ha rilevato: 'L'approdo della lunga evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla...

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