N. 399 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso con ordinanza del 13 marzo 2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente tra Borraccini Pietro e F.lli Simonetti S.p.A., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Pietro Borraccini contro la F.lli Simonetti S.p.A., il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), 'quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista'.

Il rimettente deduce che, con lettera del 26 ottobre 2004, la F.lli Simonetti S.p.A. aveva comunicato al Borraccini la cessazione del rapporto con lui intercorrente in virtu' del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1° gennaio 2003, 'per sopraggiunta impossibilita' dell'oggetto', richiamando l'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il quale dispone che 'Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale'.

Il giudice a quo prosegue affermando che l'attore aveva sostenuto, in primo luogo, che il contratto di collaborazione era riconducibile ad un progetto; in secondo luogo, che l'art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003 non puo' essere interpretato nel senso di aver disposto una cessazione automatica ed incondizionata dell'efficacia dei contratti di collaborazione alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (ossia al 24 ottobre 2004);

infine che, se invece il citato art. 86 dovesse essere interpretato in tal senso, allora esso contrasterebbe con gli art. 1, 3, 4, 24, 35, 36 e 101 della Costituzione.

Il Borraccini aveva quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimita' del recesso della F.lli Simonetti S.p.A. dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa e la condanna della convenuta all'adempimento di tale contratto ed a corrispondergli i compensi previsti dal contratto, eventualmente a titolo di risarcimento dei danni o, in subordine, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Ascoli Piceno deduce che l'affermazione dell'attore circa la riconducibilita' del contratto stipulato dalle parti del giudizio a quo ad un progetto non trova rispondenza negli atti di causa e...

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